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Go Back Procedimento Penale Presso IL Tribunale Dello Stato Della Cittl Del Vaticano Nei Confronti Del Signor Paolo Gabriele: Requisitoria Del Promotore Di Giustizia E Sentenza Di Rinvio a Giudizio Pronunciata Dal Giudice Istruttore

Citta Del Vaticano
August 13, 2012

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29551.php?index=29551&lang=en

[Requisitoria Del Promotore Di Giustizia]

[SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE]

REQUISITORIA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Sommario: 1) Rapporti della Polizia Giudiziaria e perquisizioni regolarmente autorizzate; 2) Prosecuzione delle indagini in istruttoria formale; 3) Pluralitð di reati ed ordine della loro trattazione nellÒistruttoria; 4) Fatti costituenti furto aggravato contestati a Gabriele Paolo; 5) gli artt. 46 e 47 del codice penale ed il problema dellÒimputabilitð del Gabriele; 6) La relazione peritale del Prof. Roberto Tatarelli e quella del secondo perito Prof. Tonino Cantelmi; 7) La responsabilitð del Gabriele; 8) Fatti costituenti reato contestati allo Sciarpelletti Claudio e sua responsabilitð; 9) Richieste del Promotore di Giustizia.

1) Rapporti della Polizia Giudiziaria e perquisizioni regolarmente autorizzate

Con rapporto del 3 febbraio 2012 pervenuto a questo Ufficio il 6 febbraio 2012 (Prot. n. 8/12 Reg. Gen. Pen.), il direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile riferü al sottoscritto Promotore di Giustizia notizie diffuse in Italia, sulla rete televisiva La7, nella trasmissione televisiva "Gli Intoccabili" ed altre notizie apparse sulla stampa italiana circa la pubblicazione di corrispondenze riservate inerenti il ëcaso (Å)¬, nonchù alcuni altri fatti (Å). Poichù si trattava di gravi reati, il Direttore presentª ëdenuncia contro ignoti per la commissione di delitti contro lo Stato e i poteri dello stesso, calunnia e diffamazione¬. Questo Ufficio provvide immediatamente ad iniziare le non facili indagini, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

Successivamente il Sommo Pontefice provvide a nominare una Eminentissima Commissione Cardinalizia con il compito di svolgere, in via amministrativa, unÒëindagine autorevole sulla fuga di notizie e la divulgazione di documenti coperti dal segreto dÒufficio¬.

Il 20 maggio 2012 veniva presentato in Italia il libro del giornalista Gianluigi Nuzzi dal titolo Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI. Il 23 maggio perveniva a questo Ufficio altro rapporto con il quale il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile sollevava sospetti nei confronti del Signor Paolo Gabriele, Aiutante di Camera di Sua Santitð, quale responsabile di furto aggravato di documenti riservati che erano stati forniti al Nuzzi. Contemporaneamente il predetto Direttore richiedeva al Promotore di Giustizia lÒautorizzazione a procedere alla perquisizione personale, domiciliare, nonchù dellÒufficio del Gabriele. Il sottoscritto, con provvedimento dello stesso 23 maggio, autorizzava la Polizia Giudiziaria a procedere alla predetta perquisizione, nonchù, con provvedimento nella stessa data, a procedere altresü allÒanalisi forense delle apparecchiature informatiche, cine-fotografiche, e dei telefoni cellulari o fissi in possesso del predetto Gabriele.

Con ulteriore rapporto del 24 maggio il predetto Direttore segnalava che a pag. 132 del libro di Nuzzi era pubblicato un documento che avrebbe potuto essere stato divulgato da (Å) e richiedeva lÒautorizzazione alla perquisizione personale e degli ambienti in uso al predetto (Å). Autorizzazione che il sottoscritto accordava.

Con rapporto 24 maggio 2012 il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile informava, poi, questo Ufficio che, a seguito della perquisizione a carico del Gabriele, era stato rinvenuta una enorme quantitð di documenti, alcuni dei quali, di proprietð e di stretto interesse della Santa Sede e dello Stato della Cittð Vaticano, risultavano, gið ad un primo esame, pubblicati nel libro del Nuzzi. Su autorizzazione di questo Ufficio si procedeva, quindi, allÒarresto del Gabriele, arresto immediatamente convalidato dal sottoscritto, che, nella stessa data, autorizzava la Polizia Giudiziaria a provvedere ad una analisi preliminare della documentazione sequestrata.

Con rapporto 25 maggio 2012 il Direttore dei predetti Servizi segnalava, inoltre, che il signor Claudio Sciarpelletti risultava avere avuto continui contatti con il Gabriele e Ö previa autorizzazione del sottoscritto - veniva quindi eseguita, nello stesso giorno 25 maggio, una ulteriore perquisizione, nei locali della Segreteria di Stato, e delle relative pertinenze in uso allo Sciarpelletti. Anche questa perquisizione dava esito positivo, in quanto venivano sequestrati ulteriori documenti rilevanti ai fini della presente procedura. Contestati, quindi, i reati di falsa testimonianza, concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti, favoreggiamento, nonchù il reato di violazione dei segreti, lo Sciarpelletti veniva posto in stato di arresto(Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.).

Il sottoscritto Promotore di Giustizia (Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.), in data 26 maggio, interrogato lÒimputato, gli ha, peraltro, concesso la libertð provvisoria, previa cauzione e con lÒobbligo di osservare alcune prescrizioni, disponendo, inoltre, la riunione del presente procedimento a quello Prot. n. 8/12 Reg. Gen. Pen. a carico di Gabriele Paolo, per connessione.

2) Prosecuzione delle indagini in istruttoria formale

Poichù a questo punto, gið si configuravano gravi reati di competenza del Tribunale e due imputati posti in stato di arresto, il sottoscritto Promotore di Giustizia, gið con provvedimento del 24 maggio 2012, richiedeva lÒapertura dellÒistruttoria formale ai sensi dellÒartt. 187 e segg. c.p.p. Le ulteriori indagini sono, quindi, proseguite sotto la direzione del Giudice Istruttore e con la presenza del sottoscritto Promotore di Giustizia, nella sola funzione di pubblico ministero.

3) Pluralitð di reati ed ordine della loro trattazione nellÒistruttoria

La Polizia giudiziaria, con i rapporti sopra ricordati, ha provveduto a denunciare a questo Ufficio tutta una serie di reati: delitti contro lo Stato (art. 104 e ss. C.p.); delitti contro i poteri dello Stato (art.117 ess. C.p.); vilipendio delle istituzioni dello Stato (art. 126 C.p.); calunnia (art. 212 C.p.); diffamazione (art. 333 C.p.); furto aggravato (artt. 402, 403 e 404 C.p.); concorso di pi• persone in reato (art. 63 C.p.); favoreggiamento(art. 225 C.p.); inviolabilitð dei segreti (art. 159 C.p.).

In tale situazione lÒistruttoria si presentava complessa e laboriosissima e, quindi, suscettibile di durare per un periodo molto lungo.

Si ø posta, pertanto, la necessitð di stabilire un ordine nella trattazione dei vari capi di accusa ed il Signor Giudice Istruttore, su parere conforme di questo Ufficio, ha dato la precedenza al furto aggravato, anche, perchù, per tale reato vi erano due imputati in stato di detenzione.

Contestati i fatti preveduti dalla legge come reato, effettuate le perquisizioni, sentiti i testimoni, proceduto agli interrogatori degli imputati, espletata la perizia, il sottoscritto ritiene che, nellÒeconomia dei giudizi, si possa ormai chiudere lÒistruttoria formale, limitatamente al solo reato di furto aggravato e nei confronti degli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti, restando, ovviamente, aperta lÒistruttoria per i restanti fatti costituenti reato nei confronti dei predetti imputati, e/o di altri. Per questo motivo il Promotore di Giustizia, ai sensi dellÒart. 266 c.p.p., chiede la parziale chiusura dellÒistruzione formale.

4) Fatti costituenti furto aggravato contestati a Gabriele Paolo

Il 19 maggio 2012 ø stato pubblicato il gið citato volume di Gianluigi Nuzzi Sua Santitð. Il 21 successivo si ø svolta una riunione della "Famiglia Pontificia", riunione di cui era preventivamente informato il Santo Padre. Erano presenti Mons. Georg Gônswein, Segretario particolare di Sua Santitð, Mons. Alfred Xuereb, Prelato dÒOnore di Sua Santitð, Suor Birgit Wansing, le quattro memores e Paolo Gabriele.

Mons. Georg Gônswein, dopo aver riferito che nel volume erano inseriti documenti riservati, ha chiesto a ciascuno dei presenti se avesse consegnato documenti al giornalista (teste M, una delle memores, 18 luglio 2012, doc. 138 del fascicolo dÒUfficio). A fronte delle risposte negative dei presenti, Mons. Georg Gônswein ha fatto presente al Gabriele che ëdue lettere pubblicate nel volume Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI certamente lui (Gabriele) aveva avuto per le mani in quanto (egli Mons. Georg Gônswein) aveva chiesto a lui di preparare una risposta e che inoltre non erano uscite dallÒufficio. Gli ho anche indicato un appunto di P. Lombardi relativo al caso (Å) che certamente non era uscito dallÒufficio. Avendogli detto davanti a tutti che questo, pur non dando la prova, creava un forte sospetto nei suoi confronti, ho avuto come risposta una negazione decisa e assoluta del fatto¬ (teste Gônswein 18 luglio 2012, doc. 136, del presente fascicolo). La teste O (stessa data, doc. 135) ha precisato, in proposito, che ëegli (il Gabriele) non soltanto ha negato in modo fermo e deciso ogni sua responsabilitð ma ha chiesto con molta meraviglia come questi sospetti fossero potuti nascere nella mente di Mons. Georg Gônswein ¬. Circostanze queste, confermate dalle testi M, gið citata, e N, unÒaltra delle memores (stessa data, doc. 137).

Una volta arrestato, il 24 maggio 2012, Paolo Gabriele - assistito dai difensori di fiducia, avvocati Carlo Fusco e Cristiana Arru - ø stato interrogato, per la prima volta, dal Giudice Istruttore. Pur avendo dichiarato di aver ëdeciso di dare la mia collaborazione ai fini dello scoprimento della veritð¬, alle specifiche domande del Giudice si ø, peraltro, avvalso della facoltð di non rispondere ed il Giudice Istruttore ha confermato lo stato di arresto, contestandogli il reato di furto aggravato (art. 402 e ss. c.p.) in stato di flagranza (art. 168 c.p.p.).

Interrogato una seconda volta nei giorni 5 e 6 giugno, il Gabriele ha successivamente risposto alle predette domande del Giudice. In particolare, in ordine ai documenti di proprietð della Santa Sede reperiti presso la sua abitazione, egli ha dichiarato di aver ëproceduto alla duplicazione dei documenti fotocopiandoli in ufficio e successivamente portandoli a casa. Negli ultimi tempi, quando la situazione ø degenerata, provvedevo, per non restare senza copie, alla loro duplicazione attraverso la fotocopiatrice inserita nella stampante del computer¬. In effetti ënon ho conservato alcun documento originale in quanto altrimenti ne sarebbe stata notata la mancanza¬. LÒimputato ha aggiunto: ëanche se il possesso di tali documenti ø cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni¬. Oltre agli interessi personali, fra i quali quello per lÒintelligence, ëritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato¬. ëVedendo male e corruzione dappertutto nella ChiesaÅ ero sicuro che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binarioÅ In qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera infiltrato¬ (verbale del 5 giugno 2012, doc. n. 46).

Quanto alla successiva diffusione dei predetti documenti, lÒimputato ha dichiarato: ëho scelto la persona del Nuzzi come interlocutore a preferenza di altri soprattutto per lÒimpressione che aveva destato in me il volume Vaticano S.p.A. Il Nuzzi mi dava fiducia perchù mi sembrava persona preoccupata di dare informazioni senza gettare fango e senza calunniare altre persone¬. Il Gabriele ha, quindi, precisato le modalitð con le quali ha rintracciato, in Italia, il Nuzzi e gli incontri con lui Ö sempre in territorio italiano Ö fra novembre 2011 e gennaio 2012 ëa distanza di circa una settimana e poi di due settimane... successivamente il nostro rapporto ø venuto scemando di intensitð¬. LÒimputato ha, quindi, dichiarato di aver consegnato al Nuzzi i documenti a pi• riprese e che non aveva ëmai ricevuto denaro o altri benefici¬. Il Nuzzi, del resto, gli aveva detto ëche non era solito avere documentazione a pagamento¬. Il giornalista gli ha fatto anche unÒintervista televisiva con ëtutte le precauzioni necessarie affinchù io non venissi riconosciuto¬, ma questa intervista ø stata trasmessa solo in parte (verbale del 6 giugno 2012, doc. n. 47).

Il Gabriele ha, inoltre, precisato che ëdei documenti consegnati a Nuzzi ho fatto fotocopie che ho consegnato al padre spirituale B¬, asserendo che ëfra le copie¬ consegnate al Nuzzi e quelle consegnate a B ëci fosse una identitð¬, salvo eventuali diversitð meramente casuali. Pertanto ële carte rimaste a casa (e sequestrate a seguito della perquisizione) sono sostanzialmente un rimasuglio disordinato dovuto al caos di documenti che avevo con me¬ (verbale del 5 giugno citato). Il 28 giugno 2012 ø stato, quindi, convocato quale testimone B, il quale ha confermato di aver ricevuto dal Gabriele, tra il febbraio ed il marzo 2012, una serie di documenti conservati in una scatola con lo stemma pontificio, di cui non aveva conosciuto il contenuto. NellÒaffidare tali documenti il Gabriele non ebbe a porgli alcuna condizione, ma si limitª a dirgli che ësi trattava di documenti molto importanti che riguardavano la Santa Sede¬. B ha dichiarato di averli conservati per qualche giorno per poi bruciarli in quanto, soprattutto, ësapevo cheÅerano il frutto di una attivitð non legittima e non "onesta" e temevo che se ne potesse fare uso altrettanto non legittimo e "onesto" (doc. n. 33).

NellÒultimo interrogatorio del 21 luglio (doc. n. 142) il giudice Istruttore ha, fra lÒaltro, fatto presente che nel volume Sua Santitð del Nuzzi sono stati riprodotti documenti non rinvenuti tra quelli reperiti, in sede di perquisizione, nella casa del Gabriele. Gli ha chiesto, quindi, se fosse stato lui a fornirglieli. In via esemplificativa il Giudice ha fatto riferimento ai documenti riprodotti alle pagg. 286, 288, 296, 304-305 e 310, aggiungendo, alla fine, il doc. 293 sulla questione dellÒICI. Per ognuno di questi documenti lÒimputato ha dichiarato di essere stato lui a fornirli al giornalista. Ha trovato cosü conferma quanto da lui dichiarato nel secondo interrogatorio il 5 giugno nel quale aveva precisato che i documenti rintracciati nella perquisizione costituiscono solo ëun rimasuglio¬ (doc. n. 46).

Il Giudice istruttore ha, inoltre, contestato al Gabriele il ritrovamento a casa sua, in corso della perquisizione, di tre oggetti a lui non appartenenti:

1) Un assegno bancario di Euro 100.000,00 (centomila/00) intestato a Santidad Papa Benedicto XVI, datato 26 marzo 2012, proveniente dallÒUniversitad Catolica San Antonio di Guadalupe;

2) Una pepita presunta dÒoro, indirizzata a Sua Santitð dal Signor Guido del Castillo, direttore dellÒARU di Lima (Per•);

3) Una cinquecentina dellÒEneide, traduzione di Annibal Caro stampata a Venezia nel 1581, dono a Sua Santitð delle "Famiglie di Pomezia".

Il Gabriele ha riferito ënella degenerazione del mio disordine ø potuto capitare anche questo¬.

Il Giudice Istruttore gli ha, quindi, domandato se a lui venissero affidati anche i doni presentati al Santo Padre da portare poi in Ufficio.

LÒimputato ha risposto: ëSü. Ero lÒincaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in Ufficio. Taluni di questi doni servivano per le pesche di beneficenza del Corpo della Gendarmeria, della Guardia Svizzera Pontificia e per altre beneficenze. Mi spiego ora perchù una persona che si era fatta tramite di questo, mi chiese perchù non era stato riscosso un assegno donato da alcune suore e ciª fu da me portato a conoscenza di Mons. Alfred Xuereb. Mons. Gaenswein talvolta mi faceva omaggio di taluni doni fatti al Santo Padre. In particolare questo avveniva per i libri sapendo che io avevo una passione particolare per questi. Per quanto riguarda lÒedizione dellÒEneide ricordo che avendo mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gaenswein se potevo far vedere il libro al professore di mio figlio. Lui mi disse di sü ed il libro rimase a casa mia in attesa di essere restituito¬.

5) Gli artt. 46 e 47 del codice penale ed il problema dellÒimputabilitð del Gabriele

Preliminarmente, a questo punto, si pone il problema dellÒimputabilitð del Gabriele. Come ø noto, imputare in diritto penale significa attribuire la violazione dÒun reato ad un determinato individuo, lÒimputato ø colui che ø, o si presume, fornito di capacitð penale. Imputazione giuridica ø, quindi, lÒatto di autoritð con cui il magistrato attribuisce la violazione di un precetto penale ad una determinata persona, provocando con ciª lÒintervento della garanzia giurisdizionale, diretta allÒaccertamento della veritð in relazione al fatto, alle circostanze di esso e alla sua causalitð, per decidere se sia fondata o meno la pretesa punitiva dello Stato.

LÒart. 46 del codice penale, in proposito, stabilisce che ënon ø punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermitð di mente (c.n.) da togliergli la coscienza o la libertð dei propri atti (c.n.)¬.

ëIl Giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa (c.n.) la liberazione dellÒimputato prosciolto, ne ordina la consegna allÒAutoritð competente per i provvedimenti di legge¬.

Si tratta, del resto, di un principio risalente. Nello Stato pontificio, il Regolamento sui delitti e sulle pene di Papa Gregorio XVI (1832) stabiliva, allÒart. 26, che: ënon sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge Å ç. I. se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dellÒalienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua¬.

Ancor prima lÒart. 64 del codice penale napoleonico del 1810 recitava: ënon vi ha crimine nù delitto, allorchù lÒimputato trovavasi in istato di pazzia quando commise lÒazione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potù resistere¬.

La formula utilizzata nel codice vigente appare preferibile, rispetto alle precedenti, in primo luogo perchù il riferimento, di cui allÒart. 46, allÒinfermitð, insieme a quello della coscienza e libertð dei propri atti, consente un giudizio di imputabilitð pi• completo, o, come si suol dire, a due piani: lÒuno di carattere empirico, legato, appunto, al concetto di infermitð di mente, lÒaltro di carattere pi• propriamente normativo, collegato alla coscienza e libertð dei propri atti.

In secondo luogo, il riferimento al concetto di infermitð di mente, consente di utilizzare un termine pi• onnicomprensivo, che appare maggiormente opportuno, perchù riesce ad assorbire formule pi• risalenti, quali quelle relative alla pazzia, allÒimbecillitð e, ancor prima, alla previsione romanistica de dementibus, in cui si distinguevano i mente capti ed i furiosi. La menzione della coscienza o libertð dei propri atti, implica che, affinchù il soggetto non sia punibile, ø sufficiente che lÒinfermitð di mente abbia eliminato anche uno soltanto dei due requisiti in questione, come puª desumersi facilmente dallÒutilizzo della disgiuntiva ëo¬ fra la coscienza e la libertð dei propri atti.

LÒaver collegato la coscienza o la libertð dei propri atti al concetto di infermitð di mente, induce, inoltre, a ritenere che disturbi psichici o semplici passioni che non hanno rilevanza clinica, pur se possono incidere in qualche maniera sulla libertð dei propri atti, non posseggono lÒefficacia di escludere lÒimputabilitð, in quanto non rientrano in un preciso quadro morboso.

LÒimputabilitð del soggetto, come sopra intesa, ø, in sostanza, uno stato della persona che Ö come precisa lÒart. 46 Ö deve esistere, ënel momento in cui ha commesso il fatto¬, perchù questo ø il momento di cui egli deve rispondere.

I principi stabiliti dallÒart. 46 del nostro codice penale trovano sostanzialmente corrispondenza nei grandi modelli di legislazione penalistica del XX secolo. Basti ricordare il ç 51 del codice penale tedesco, che richiede, quale presupposto dellÒimputabilitð, uno stato di coscienza e di sanitð psichica che consentano la libera determinazione della volontð, nonchù lÒart. 81 del vigente codice penale italiano, secondo il quale ø imputabile chi ha la capacitð di intendere e di volere.

Come ø noto, su queste basi normative, fra il XIX ed il XX secolo, si ø sviluppata unÒimponente elaborazione teorica che ha trasformato lÒimputabilitð in uno dei problemi pi• ardui e pi• dibattuti del diritto penale, perchù esso ha strettissimi legami con la questione della natura e della funzione della stessa pena.

A giudizio di questo ufficio, al di lð delle diverse scuole di pensiero, la soluzione del problema dellÒimputabilitð non puª prescindere dai caratteri peculiari dei diversi ordinamenti. Per quanto riguarda lÒordinamento vaticano, il fondamento va indubbiamente ricercato nellÒart. 1 della legge 1- ottobre 2008 n. LXXI, sulle fonti del diritto, secondo il quale ëlÒordinamento giuridico vaticano riconosce nellÒordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento normativo¬. A sua volta, il can. 1322 del Codex iuris canonici stabilisce che ëqui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti incapaces habentur¬. In altri termini, coloro che abitualmente non hanno lÒuso di ragione sono ritenuti incapaci di delinquere. Anche se avessero violato la legge o il precetto penale in un lucido intervallo, dovrebbero sempre ritenersi non imputabili, e non soltanto da presumersi come tali. EÒ, del resto, un principio risalente nel diritto canonico che alla pena tradizionalmente ricollega il fine etico della riabilitazione del colpevole: ësi furiosus aut dormiens nomine mutilet vel occidat Ö recitava la Clementina Ö nullam ex hoc irregularitatem incurrit¬ (Clementinae Constitutiones, um. de hormic. III, 4). In sostanza, nella situazione radicale in cui manchi lÒuso della ragione non puª esservi atto umano e, quindi, libertð di intendere e di volere, intesa come capacitð di autodeterminarsi. Il concetto del libero arbitrio - che viene a identificarsi con la volontð ëessendo proprio della medesima potenza il volere e lo scegliere¬ (San Tommaso, Summa Theol., I, q. 83 a. 4) - ø il primo presupposto dellÒimputabilitð: ëtunc actus imputatur agenti, quando est in potestate ipsius, ita quod habeat dominium sui actus¬ (San Tommaso, Summa Theol., I, II al, 9-21 a. 1). Anche eventuali lucidi intervalli sarebbero semplicemente momentanee attenuazioni dellÒinfermitð di mente e, come tali, non potrebbero costituire fondamento di imputabilitð.

Ne consegue che lÒordinamento vaticano, in via principale, recepisce la teoria classica che per lungo tempo ha dominato sovrana e tuttora ha numerosi ed autorevoli seguaci, secondo la quale fondamento dellÒimputabilitð ø la libertð del volere, il libero arbitrio. Il Cardinale Francesco Roberti De delictis et poenis, Romae s.d., p. 86 scriveva, gið ai suoi tempi, ëoportet enim ad effectum poenarum ut qui actum posuit, eundem perfecte cognoverit et libere voluerit¬. La pena, in quanto ø castigo, presuppone che lÒuomo sia stato causa cosciente e libera del fatto commesso: in altri termini, presuppone che egli abbia consapevolmente scelto il male, mentre aveva la possibilitð di orientarsi verso il bene; abbia preferito il vizio al posto della virt•. Ora, questa libertð di scelta (o di elezione) fa difetto negli individui che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale o sono affetti da gravi anomalie psichiche: essi non sono liberi e, perciª, non possono essere puniti. La responsabilitð penale trova, cosü, il suo fondamento primo nella valutazione morale dellÒazione, e, pi• precisamente, nella coscienza e libertð dei propri atti. Si aggiunga che, quando la libertð, pur non essendo esclusa, ø notevolmente limitata (come avviene nei semi-infermi di mente, in alcune categorie di minori, di ubriachi ecc.), la pena per ragioni di equitð deve essere diminuita (art. 47 c.p.).

Fermo il principio secondo cui lÒimputabilitð trova il suo primo fondamento nella coscienza e libertð dei propri atti, cioø nel libero arbitrio, e che gli infermi di mente non vanno quindi puniti perchù non imputabili dei fatti loro compiuti, non puª, perª, escludersi che la loro liberazione possa rappresentare un pericolo per la comunitð e per loro stessi. Pertanto, lÒart. 46 del codice penale, al secondo comma, fa obbligo al magistrato di valutare, anche la pericolositð dellÒindiziato di reato, al fine di stabilire un equilibrio nei rapporti fra individuo e collettivitð e, in tal modo, difendere pure la societð da eventuali possibili nocumenti.

In questo quadro normativo le indagini in tema di imputabilitð seguono una triplice direttrice. Innanzitutto, va accertato se il Gabriele fosse infermo di mente e, come tale, avesse la coscienza e la libertð dei propri atti, sia nel momento in cui ha commesso il fatto, che successivamente ovvero se il suo stato di mente fosse tale da ëscemare grandemente lÒimputabilitð¬. In secondo luogo, le indagini devono valutare se il predetto Gabriele debba essere considerato socialmente pericoloso. Infine, rimane da stabilire se il periziando sia suggestionabile e capace di ideazioni criminose eterodirette.

6) La relazione peritale del Prof. Roberto Tatarelli e quella del secondo perito Prof. Tonino Cantelmi

Nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2012, a seguire allÒinterrogatorio dellÒimputato, il Promotore di Giustizia ha richiesto, ex artt. 208, 211 e 213 c.p.p., che il signor Giudice istruttore disponga una perizia psicologica e psichiatrica sullÒimputato. I difensori di questÒultimo si sono associati alle richieste del sottoscritto ed hanno, a loro volta, chiesto lÒautorizzazione a proporre un secondo perito (doc. n. 47). Il giudice Istruttore, con provvedimento del 9 giugno successivo, ha nominato, quale perito dÒufficio, il Prof. Roberto Tatarelli dellÒUniversitð La Sapienza di Roma (doc. nn. 54 e 55), che si ø avvalso dellÒaiuto del dott. Paolo Roma, psicologo clinico (doc. n. 61). Quale secondo perito ø stato poi nominato il Prof. Tonino Cantelmi, della Pontificia Universitð Gregoriana, che si ø avvalso, quale collaboratrice, della dott.ssa Martina Aiello, psicologa e fisioterapeuta (doc. n. 71).

Ai periti sono stati posti i seguenti quesiti:

a) se il predetto Gabriele nel periodo 2011-2012, ed attualmente, era ed ø in tale stato di mente da togliergli la coscienza e la libertð dei propri atti;

b) se il predetto Gabriele sia attualmente persona socialmente pericolosa;

c) se il predetto Gabriele sia soggetto suggestionabile e capace di ideazioni criminose auto e/o eterodirette.

Le operazioni peritali sono state articolate in tre colloqui clinici. Nel terzo colloquio si ø proceduto anche alla somministrazione di reattivi mentali a cura del Dott. Roma che, nellÒallegato alla relazione del Prof. Tatarelli, ha riferito sui protocolli dei reattivi somministrati ed ha svolto unÒanalisi psicodiagnostica.

Il Prof. Tatarelli, sulla base degli accurati esami eseguiti, ha sostenuto che nel periziando ënon si rilevano disturbi di significato clinico sia nellÒarea attentiva, sia in quella mnestica, sia nellÒintelligenza¬. Ne consegue che Ö sempre secondo il Prof. Tatarelli Ö dallÒëesame psichico non si rilevano segni e sintomi "che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore"¬.

In particolare, dallÒanalisi psicodiagnostica redatta dal dott. Roma a seguito dei reattivi somministrati, ø risultato che "Il signor Gabriele si caratterizza per unÒintelligenza semplice in una personalitð fragile con derive paranoide a copertura di una profonda insicurezza personale e di un bisogno irrisolto di godere della considerazione e dellÒaffetto degli altri. Accanto ad elementi di sospettositð interpersonale sono presenti condotte ossessive del pensiero e dellÒazione (meticolositð, perseverazione), sentimento di colpa e senso di grandiositð, connessi ad un desiderio di agire a favore di un personale ideale di giustizia. La necessitð di ricevere affetto puª esporre il soggetto a manipolazioni da parte degli altri ritenuti suoi amici ed alleati".

Sulla base delle complessive operazioni peritali compiute, il Prof. Tatarelli perviene, quindi, alla conclusione che il Gabriele risulta caratterizzato da ëelementi marcatamente distonici della personalitð. Tali elementi non sono facilmente rilevabili allÒesame psichico di routine, ma emergono con ampia evidenza nel colloquio prolungato, libero e a contestazione, nonchù, ancor pi• efficacemente, dal risultato dei reattivi mentali. In tal senso si puª affermare che il periziando sia affetto da unÒideazione paranoide con sfondo di persecutorietð, per lungo tempo adeguatamente compensata nello stile di vita del sig. Gabriele¬.

La personalitð del sig. Gabriele ësi caratterizza anche per un profondo bisogno di ricevere attenzione e affetto da parte degli altri¬ che lo porta ad ëandare incontro ai bisogni ed alle necessitð di chi si mostra con lui accogliente, amichevole, e disponibile a dimostrargli stima e confidenza. In questo caso il Gabriele puª essere soggetto a manipolazioni da parte di coloro che mostrano gli atteggiamenti ora indicati¬.

ëQuesta condizione personologica ø ulteriormente accentuata e rinforzata dalla semplicitð cognitiva riscontrata nel soggetto, confermata anche dal risultato dei reattivi somministrati¬.

Conseguentemente il Prof. Tatarelli ha, quindi, risposto ai quesiti che gli sono stati posti nel modo seguente:

a) La condizione personologica riscontrata non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertð dei propri atti;

b) In considerazione della pervasivitð della condizione personologica riscontrata si ritiene il periziando ancora socialmente pericoloso pur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli;

c) Tenuto conto dellÒassetto personologico si considera il periziando suggestionabile e quindi in grado di commettere azioni che possano danneggiare se stesso c/o altri.

Il secondo perito Prof. Cantelmi ha ritenuto che ëgli elementi conoscitivi tratti dallÒindagine clinico-testologica Ådelineano unÒorganizzazione personologica affetta da unÒidentitð incompleta ed instabile, da suggestionabilitð, da sentimenti di grandiositð, da alterata rigiditð morale con un personale ideale di giustizia, nonchù da un pervasivo bisogno di essere apprezzato e stimato¬.

ëTali aspetti personologici Ö secondo il Prof. Cantelmi Ö hanno reso il periziando fortemente inadeguato ad assolvere alle mansioni lavorative ricoperte dallo stesso in quanto nel corso di esse si ø manifestata la sua incapacitð a comprendere lÒeffettiva natura del suo incarico fino a sviluppare sentimenti di grandiositð e disorganizzazione ideativa¬, che, in definitiva, hanno abolito nel Gabriele la coscienza e la libertð delle proprie azioni.

Il Prof. Cantelmi ha, quindi, risposto ai quesiti del Giudice Istruttore nel modo seguente:

a) La deformazione dei processi ideativi del Gabriele ha abolito la coscienza e la libertð dei propri atti;

b) Gli accertamenti peritali svolti non hanno rilevato sul Gabriele segni o sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso;

c) Il periziando, pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso o altri¬.

QuestÒUfficio deve, quindi, procedere allÒesame delle due opposte conclusioni dei periti, alla luce del dato normativo, il pi• volte citato art. 46 C.p.

Quanto allo ëstato di infermitð di mente¬, va, innanzitutto osservato che il secondo perito, nellÒindagine anamnestica, riferisce ulteriori, interessanti elementi attinenti alla storia personale del Gabriele, elementi che, peraltro, sembrano costituire elementi di vita non specificatamente patogeni e, quindi, senza particolare rilevanza del punto di vista delle ëinfermitð di mente¬. Ne consegue che, su questo primo punto, non possono che essere accolte le conclusione del perito dÒufficio in ordine allÒinquadramento psicopatologico del periziando, secondo le quali il Gabriele presenta ëelementi marcatamente distonici della personalitð¬, in quanto affetto da unÒëideazione paranoide con sfondo di persecutorietð¬, nonchù la precisazione che in esso ënon si rivelano disturbi di significato clinicoÅche possono indicare una sindrome psichiatrica maggiore¬.

Nù va condivisa la motivazione del Prof. Cantelmi circa la ëforte inadeguatezza¬ del periziando ad ëassolvere alle mansioni lavorative ricoperte¬. Ciª ø contraddetto, innanzitutto, dalle risultanze del fascicolo personale del Gabriele, acquisito agli atti (doc. n. 132 132/A), nel quale risultano autorevoli valutazioni di ëlodevole servizio¬, nonchù ëfervidi auguri per la prosecuzione del suo discreto e responsabile servizio¬ e nessuna nota negativa. In secondo luogo, le testimonianze rese il 18 luglio 2012 da altri componenti della "Famiglia Pontificia" , sono, anche esse, di segno opposto: ëadempiva il suo lavoro cercando di farlo nel modo migliore possibile¬, (teste O; doc. n. 135); ëLo vedevo tutti i giorni alla S. Messa e durante i pasti. LÒho visto come una persona del tutto normale, un padre di famiglia¬, (teste N, doc. 137).

Passando allÒesame della coscienza o della libertð dei propri atti, che potrebbero risultare abolite (art. 46) o grandemente ridotte (art. 47), secondo il Prof. Cantelmi la deformazione dei processi ideativi del Gabriele avrebbe del tutto abolito sia la coscienza che la libertð degli atti da lui compiuti. Anche tale conclusione non puª essere condivisa. Il Gabriele aveva piena coscienza dei propri atti ed ha deliberatamente deciso di compiere lÒazione criminosa, come ø dimostrato dalle sue stesse dichiarazioni, nel secondo interrogatorio reso il 5 giugno 2012 in ordine alla sottrazione e successiva cessione dei documenti riservati di proprietð della Santa Sede. Egli ha, infatti, dichiarato: ëanche se il possesso di tali documenti ø cosa illecita [i.e. piena coscienza del disvalore sociale dellÒatto] ho ritenuto di doverlo effettuare [i.e. liberamente ho scelto di compiere lÒatto illecito], spinto da diverse ragioni¬. Si aggiunga che, da ultimo, il Gabriele ha chiesto perdono al Santo Padre, ribadendo cosü, implicitamente la coscienza e volontð di aver compiuto lÒatto criminoso.

Nù puª dirsi che la ëdeformazione dei processi ideativi¬ richiamata dal secondo perito potrebbe, comunque, aprire la strada alla diminuzione di pena ex art. 47 c.p., perchù tale norma richiede che lo stato di mente sia tale da ëscemare grandemente lÒimputabilitð¬, mentre nella specie, come si ø visto, lÒideazione paranoide non costituisce nemmeno una sindrome psichiatrica maggiore e non si vede, comunque, come la ëdeformazione dei processi ideativi¬ possa determinare una ëgrande¬ riduzione dellÒimputabilitð.

Anche su questo punto, lÒUfficio del Promotore di Giustizia non puª non aderire alle conclusioni del Prof. Tatarelli, pur completandole nel senso che la condizione personologica riscontrata non figura un disturbo di mente tale da abolire o diminuire grandemente la coscienza e la libertð di tali atti.

Il Prof. Cantelmi sostiene, poi, che gli accertamenti peritali non hanno rilevato sul Gabriele segni e sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso.

DallÒistruttoria risulta, invece, che il Gabriele si considerava Ö e si considera tuttora Ö una sorta di inviato della Provvidenza, che gli avrebbe affidato, nel luogo in cui si assumono le pi• alte decisioni, il ruolo di ëinfiltrato¬ dello Spirito Santo, ëper riportare la Chiesa nel suo giusto binario¬, cosü come ha dichiarato egli stesso nel gið citato interrogatorio del 5 giugno (doc. n. 46). Il suo pensiero appare fortemente critico su alcune vicende ed alcuni personaggi che sarebbero autori di raggiri e sopraffazioni. In considerazione della pervasitð della condizione personologica del Gabriele permane, pertanto, la sua pericolositð, cioø, la possibilitð che lÒimputato compia di nuovo reati.

L noto che la pericolositð puª essere ëgenerica, nel senso cioø che puª riguardare qualunque forma di reato, o specifica, in quanto lÒimputato rileva una capacitð a delinquere limitata ad una sola e particolare forma di reato¬; puª essere inoltre ëuna particolaritð assoluta, nel senso che la sua attivitð criminosa si sviluppa sotto lÒinfluenza di stimoli criminogeni di qualsiasi genere ed in ogni tempo e luogo; o una pericolositð relativa in quanto ø portato a delinquere solo sotto lÒinfluenza di particolari stimoli criminogeni e soltanto in alcuni luoghi e in alcuni periodi di tempo¬ (cfr. DI TULLIO, Principi di criminologia clinica, Roma 1954, p. 399).

Il Prof. Tatarelli sostiene che ci troviamo in presenza di una forma di pericolositð specifica, in quanto considera il Gabriele ancora pericoloso, ëpur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli¬. Questo Ufficio condivide tale giudizio prognostico, ma aggiunge che si tratta anche di una pericolositð relativa, in quanto legata ad alcuni luoghi, in cui si valutano ed assumono decisioni di portata generale.

Il Prof. Cantelmi sostiene, infine, che il Gabriele pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi, e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso o altri. Questo Ufficio rileva che il nesso tra suggestionabilitð e pericolositð ø unidirezionale. L vero che, in quanto suggestionabile, il Gabriele potrebbe essere indotto da altri a mettere in essere comportamenti socialmente pericolosi. Non ø vero il contrario: lÒimputato pericoloso non ø sempre suggestionabile. Nelle specie, esistono Ö come si ø visto Ö gið inequivoci elementi che portano a ritenere il Gabriele, di per sù, caratterizzato da una pericolositð sociale specifica e relativa. A questo si aggiunga la sua suggestionabilitð (ammessa dallo stesso perito di parte) e, quindi, la probabilitð di ulteriori forme di pericolositð, indotte da altri.

La veritð ø che, indipendentemente dalla pericolositð sociale, il Gabriele, per lÒorganizzazione stessa della sua personalitð, ha, come evidenziato dal Prof. Tatarelli, ëun profondo bisogno di ricevere attenzione e affetto da parte degli altri¬ ed ø, pertanto, esposto Ö come ø stato comprovato dai reattivi mentali Ö a eventuali ëmanipolazioni da parte degli altri suoi amici ed alleati¬.

Ne consegue che Ö ad avviso di questo Ufficio Ö il Gabriele va considerato soggetto suggestionabile e, come tale, in grado di commettere anche azioni eterodirette che possono danneggiare se stesso e/o altri.

7. La responsabilitð del Gabriele

Una volta ritenuta lÒimputabilitð del Gabriele, in questa sede rimane da valutare lÒesistenza dei fatti e dei reati, nonchù la responsabilitð dellÒimputato. Valutazione non per decidere. La dimostrazione che il fatto o il reato, esista, o non, o che lÒimputato sia, o non, responsabile ø compito del Tribunale. In sede di istruttoria ci si deve limitare a verificare se - sulla base delle prove e delle difese raccolte Ö lÒimputato debba essere sottoposto al giudizio pubblico del Tribunale (MORTARA ALOISI, Spiegazione pratica del codice di procedura penale, Vol. I, Torino 1917, pp. 542 e 543).

A questi fini vanno esaminati due ordini di fatti che costituiscono ipotesi di reato: i documenti e gli altri oggetti di proprietð della Santa Sede:

a) Quanto ai documenti, come si ø riferito (v. retro, sub 4), negli interrogatori del 5 e 6 giugno 2012 (doc. 46 e 47), il Gabriele ha confessato di essersi impossessato di documenti di proprietð della Santa Sede, di averli fotocopiati e di averne, poi, disposto, consegnandone copia al giornalista Gianluigi Nuzzi ed altra copia a B. Il primo, ebbe a pubblicare alcuni dei documenti ricevuti, il secondo ha dichiarato di averli tutti bruciati.

A differenza dei sistemi processuali del passato nei quali veniva considerata la ëregina delle prove¬, aveva, pertanto, un valore probatorio assoluto ed era spesso sfociata negli odiosi metodi dellÒinquisizione, la confessione nel codice di procedura penale vigente nel Vaticano non assume alcuna forza decisiva, come, invece, nel giudizio civile (art. 91, ç 2, Cod. proc. civ.). Nella relazione al c.p.p. ø scritto, infatti, ëla stessa confessione puª facilitare la ricerca (della prova), ma per se medesima non la esaurisce¬ (pag. 85). La confessione nel giudizio penale si converte, pertanto, in un indirizzo che, come tale, deve essere certo, esplicito e spontaneo (MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, 2- ed., vol III, Torino 1924, pp. 344 segg.).

Nel caso in esame, la confessione ø certa: lÒimputato, sorpreso in flagranza di reato nella perquisizione domiciliare, ha pienamente confessato al Giudice Istruttore competente a riceverla. La confessione ø esplicita: il Gabriele ha reso una dichiarazione nella quale, pur ritenendo lÒimpossessamento, e la successiva divulgazione dei documenti de quibus, illecita, ha specificato la volontð ed i motivi per cui ha commesso il reato. La confessione ø spontanea: il Giudice Istruttore si ø limitato a chiedere allÒimputato ëse possa spiegare il possesso presso la sua abitazione di documenti di proprietð della Santa Sede¬ (interrogatorio del 5 giugno 2012, doc. 46). Non vi ø stata, pertanto, posta alcuna domanda suggestiva o capziosa ed il Gabriele ha spontaneamente confessato il fatto costituente reato.

Una volta stabilito che la confessione, nella specie, ø certa, esplicita e spontanea, occorre, infine, accertare la sua credibilitð oggettiva e soggettiva (MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, vol. III, op. cit., p. 347).

Quanto alla credibilitð oggettiva, la giurisprudenza che si era formata sul codice vigente in questo Stato aveva gið chiarito che ëla confessione di reitð implica ammissione non solo dal fatto materiale, ma anche della colpevolezza, cosü che non puª il giudice ritenere colpevole lÒimputato sulla sola confessione del fatto materiale¬ (Cassazione italiana 11 settembre 1918, in "La procedura penale" 1919, p. 64). Nel caso in esame il Gabriele non ha confessato soltanto il fatto materiale di essersi impossessato di documenti altrui. Egli era pienamente consapevole della sua colpevolezza (ëanche se il possesso di tali documenti ø cosa illecita, ho ritenuto di doverlo effettuare¬, dichiarazione del 5 giugno, doc. 46). La sua confessione ø, poi, in coerenza e concordanza con gli altri elementi di prova (le risultanze della perquisizione ed il volume Sua Santitð acquisito agli atti). Ne consegue che non sussiste dubbio alcuno sulla credibilitð oggettiva della confessione, dellÒimputato. Quanto alla credibilitð soggettiva il Gabriele, negli interrogatori, del 5 e 6 giugno (doc. 46 e 47), ha esplicitato anche i moventi e lo scopo della confessione e Ö come accertato dalla perizia del Prof. Tatarelli Ö ha piena consapevolezza e libertð dei propri atti. Non puª, pertanto, essere messo in discussione il suo animus confitendi e quindi neppure la credibilitð soggettiva della sua confessione.

b) Quanto alle altre cose trafugate di proprietð della Santa Sede, il Giudice Istruttore, allÒudienza del 21 luglio 2012 (doc. 142), ha contestato allÒimputato di essersi impossessato di un assegno bancario di 100.000,00 euro intestato a Sua Santitð; una pepita presunta dÒoro ed una cinquecentina dellÒEneide tradotta da Annibal Caro, oggetti reperiti nel corso della citata perquisizione domiciliare a carico del Gabriele.

Questi, alla contestazione, si ø limitato a dichiarare ënella degenerazione del mio disordine ø potuto capitare anche questo¬. Poi ha cercato di giustificarsi dicendo che era stato autorizzato a far vedere la cinquecentina al professore di suo figlio, che aveva iniziato lo studio dellÒEneide e che, quindi, gli oggetti erano rimasti nella sua casa, ëin attesa di essere restituiti¬. La giustificazione appare poco credibile, sia perchù non riguarda lÒassegno e la pepita, sia perchù lÒassegno reca la data del 26 marzo 2012 e la perquisizione ø avvenuta il 24 maggio 2012.

A parte la sostanziale ammissione dellÒimputato, la prova della responsabilitð del Gabriele ø nellÒosservazione giudiziale immediata (MANZINI, op. cit., vol. III, pp. 160 ss.) dei risultati della perquisizione, avvenuta in forma ufficiale e nel modo prescritto dalla legge, risultati, per se stessi, comprovanti fatti costituenti reato, per il luogo nel quale si trovavano e per la loro connessione con i documenti trafugati.

A giudizio di questo Ufficio lÒimputato ø, pertanto, responsabile del reato di furto per essersi ëimpossessato di cose mobili¬ della Santa Sede senza il consenso della stessa (art. 402 C.p.).

Si tratta, perª, di un furto caratterizzato da due autonome specifiche circostanze aggravanti. Innanzitutto, esso ø stato commesso in ëuffici, archivi e stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite¬ (art. 403 n. 1 C.p.) e la giurisprudenza ha chiarito che, in questo caso, le ëragione dellÒaggravante¬ ø la ëmaggiore malvagitð congiunta alla maggiore facilitð che la natura stessa del luogo offre per la perpetrazione del furto¬ (Cassazione Unica italiana 20 luglio 1894, in "Riv. Pen." XL, p. 398, n. 1898). In secondo luogo, il furto ø stato ëcommesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni dÒufficio¬ (art. 404, n. 1) e la giurisprudenza ha precisato che ø il fondamento giuridico di questa seconda aggravante ø, invece, la tutela dei rapporti di fiducia, per cui ëla parola ufficio usata dallÒart. 404, n. 1, non puª avere altro significato che di relazioni inducenti fiducia¬ (Cassazione Unica italiana 14 giugno 1893 in "Corte Suprema" 1893, p. 472.

Il Promotore di Giustizia, pertanto, ritiene che, allo stato delle prove, Paolo Gabriele vada, pertanto, rinviato a giudizio per furto aggravato.

8) Fatti costituenti reato contestati allo Sciarpelletti Claudio e sua responsabilitð

Come riferito al ç 1 di questa requisitoria, il 25 maggio 2012, debitamente autorizzata, veniva eseguita una perquisizione nei locali della Segreteria di Stato e delle relative pertinenze in uso allo Sciarpelletti (Prot. n. 19/12 Reg. Gen. Pen.). AllÒinterno del cassetto della scrivania lasciato aperto veniva reperita una busta recante, sulla parte dellÒintestazione, "Personale P. Gabriele" e, sul retro, timbro a secco della Segreteria di Stato Ufficio Informazioni e Documentazioni. AllÒinterno si trovava diverso materiale di interesse per le indagini in corso ed, in particolare, una relazione dal titolo "Napoleone in Vaticano" , riprodotta dal Nuzzi nel Volume Sua Santitð (doc. 1, all. 2/A del fascicolo n. 19/12).

La Polizia Giudiziaria, ritiene che lo Sciarpelletti aveva tenuto un comportamento contraddittorio e reticente, alle ore 19 del 25 maggio, procedeva al suo arresto, denunciandolo allÒAutoritð Giudiziaria per i reati di falsa testimonianza (art. 214 C.p.), concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti della Santa Sede (art. 63 e 402 C.p.), favoreggiamento (art. 225 c.p.) e violazione di segreti (art. 159 C.p.).

Il Promotore di Giustizia, la mattina del 26 maggio, procedeva, quindi, allÒinterrogatorio dellÒimputato, assistito dal suo difensore di fiducia, Avv. Gianluca Benedetti, e gli concedeva la libertð provvisoria, previa cauzione e con lÒobbligo di osservare talune prescrizioni. Il 16 giugno successivo, il sottoscritto, ritenuto che i fatti contestati allo Sciarpelletti sono connessi al procedimento a carico del Gabriele, trasmetteva gli atti al signor Giudice Istruttore per il prosieguo delle indagini con le modalitð dellÒistruzione formale.

Il Giudice Istruttore, nellÒinterrogatorio del 28 giugno (doc. 94), ha provveduto a contestare allo Sciarpelletti i reati di concorso nel reato di furto aggravato (artt. 63 e 402 ss. C.p.), di favoreggiamento (art. 225 C.p.) e di violazione di segreti (art. 159 C.p.).

Il sottoscritto Promotore di Giustizia, con la richiesta di chiusura parziale della procedura, osservava che lo Sciarpelletti effettivamente ha tenuto un comportamento ondivago e contraddittorio. La mattina del 25 maggio lo Sciarpelletti ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di non avere ëuna particolare amicizia¬ con il Gabriele ëma solo un buon rapporto di lavoro¬ (all. 1/1 sempre del proc. 19/12 Reg. Gen. Pen.). Durante la perquisizione ø stato lui ad indicare agli inquirenti il cassetto della sua scrivania nel quale ø stata reperita la busta contenente i documenti di particolare interesse per le indagini in corso (doc. 94 e deposizione dei testi D, doc. n. 109 e L, doc. 134). La sera dello stesso giorno, dopo lÒarresto, lÒimputato ha dichiarato spontaneamente alla Polizia Giudiziaria che era stato Gabriele a consegnargli tutto il materiale contenuto nella busta ëaffinchù io gli esprimessi un parereÅEra mia intenzione aprirla e leggerla, ma non lÒho mai fatto perchù la cosa non mi interessava pi• di tanto e a distanza di tempo, me ne sono dimenticato (all. 1/4 del procedimento n. 19/12¬.

Il 26 mattina, interrogato dal sottoscritto Promotore di Giustizia, lo Sciarpelletti ha invece dichiarato che ëla bustaÅnon mi ø stata consegnata dal Sig. Paolo Gabriele e la parola scritta "Personale P. Gabriele" ø stata da me appostaÅQuesta bustaÅmi fu consegnata da W affinchù io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi ø stata consegnata circa due anni fa ed ø rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me lÒaveva chiesta¬ (doc. 2 sempre del proc. n. 19/12).

Il 29 maggio 2012 lo Sciarpelletti ha peraltro, spontaneamente dichiarato alla Polizia Giudiziaria ëmi ricordo di aver ricevuto una busta con appositi timbriÅda WÅper consegnarla al Sig. Gabriele e dove ho scritto in calce "Personale P. Gabriele" . Mi ricordo, solo ora, di aver ricevuto una busta simile, sempre chiusa, con apposti alcuni timbriÅ, di cui ignoro il contenuto, da parte di X¬, aggiungendo ëper il mio lavoroÅcapita di portare corrispondenza per lÒaiutante di camera e per i segretari del Santo Padre¬ (doc. 4, all. n. 1, sempre del proc. n. 19/12).

Il 28 giugno, interrogato dal giudice Istruttore (doc. 94), lÒimputato ha precisato i rapporti che intratteneva col Gabriele ëanche fuori dal lavoro¬ e che, a volte, coinvolgevano le rispettive famiglie. Egli era a conoscenza anche della ëvita e (dellÒ)infanzia dolorosa di Paolo Gabriele¬ Quanto alla busta rinvenuta nel suo cassetto, Sciarpelletti ha dichiarato ëpresumo, ma non ne sono assolutamente certo,Åche si trattª della busta affidatami da W per Paolo Gabriele¬; ëvicenda diversa¬ era, invece, quella della busta affidatagli da X a dicembre 2011 o a gennaio 2012.

Il Gabriele nellÒinterrogatorio del 21 luglio (doc. 142) ha, a sua volta, precisato di aver con lo Sciarpelletti ëun rapporto di amiciziaÅci incontravamo anche fuori e con le famiglie, anche a casa dello Sciarpelletti¬ ed ha dichiarato di essere stato lui a dare la busta con i documenti allo Sciarpelletti ëperchù mi desse il suo parere su quei documenti¬ e non perchù fossero consegnati ad altra persona, aggiungendo, altresü, ëlo Sciarpelletti non mi ha dato mai nulla¬.

Ad avviso del sottoscritto Promotore di Giustizia, nel caso in esame, non risultano prove sufficienti a stabilire che lÒimputato abbia concorso nel reato di furto aggravato (art. 403, n. 1 e 404, n. 1 C.p.) e manca del tutto la prova che lo stesso abbia commesso il reato di violazione ai segreti di cui allÒart. 159 C.p. Questo ufficio chiede, pertanto, alla S.V. ill.ma di voler emanare, ex art. 274, co. 2, c.p.p., sentenza istruttoria di non doversi procedere nei confronti di Sciarpelletti Claudio per i reati di cui sopra. La sentenza di assoluzione anche per difetto o insufficienza di prove ø riservata, infatti, al collegio ex art. 421, co. 2, C.p.p., Differenza di formule che si riannodano alle ëdiversitð delle due sentenze¬, quanto alle rispettive funzioni (MORTARA ALOISI, Spiegazione pratica del C.p.p., op.cit., vol. I p. 542 e 557 ss.; vol. II, pp. 160 -161).

Claudio Sciarpelletti, va, invece, rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento.

LÒart. 225 del Codice penale vigente sanziona, in effetti, colui che, non avendo preso parte al reato antecedente e non avendo contribuito a portarlo a conseguenze ulteriori, tiene, comunque, uno dei due seguenti comportamenti:

a) ëaiuta taluno ad assicurarne il profitto¬;

b) aiuta taluno ëa eludere le investigazioni dellÒautoritð ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o allÒesecuzione della condanna¬ o ancora ësopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto¬.

Nelle due fattispecie diverso ø lÒoggetto della tutela giuridica. Nel primo caso, ø tutelato principalmente lÒinteresse generale ad impedire che sia prestato ai delinquenti una forma di collaborazione destinata a far diventare definitivi i vantaggi da essi illegittimamente conseguiti. Nella seconda fattispecie, lÒordinamento tutela, invece, le investigazioni dellÒautoritð e le ricerche della Polizia Giudiziaria e, quindi, lÒinteresse dellÒAmministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perchù i fatti che lo integrano tendono a fuorviare o ad articolare lÒattivitð di accertamento e repressione dei reati.

Nel vigente diritto italiano queste due specie di favoreggiamento sono state successivamente separate, facendone due distinti tipi di reato, qualificati, il primo, ëfavoreggiamento reale¬ (art. 379 Cod. pen. ital. Vigente) e il secondo ëfavoreggiamento personale¬ (art. 378). Cfr. per tutti, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 16^ ed. (parte speciale II, Milano 1992 pp. 479 ss. E, in particolare, GELARDI, LÒoggetto giuridico del favoreggiamento come dover essere del processo, Padova 1993, con ampi riferimenti alla dottrina italiana e tedesca, che lo viene ormai configurando come reato offensivo dellÒinteresse dellÒAmministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale).

Tornando allÒart. 225 del codice vaticano, non par dubbio che le differenti, contraddittorie dichiarazioni rese dallo Sciarpelletti integrano la fattispecie prevista dalla norma, sopra descritta sub b, in questo hanno inciso negativamente sullÒattivitð istruttoria, eludendo le investigazioni dellÒautoritð e recando intralcio, in particolare, alle indagini della Polizia Giudiziaria ed alle relative ricerche.

9) Richieste del Promotore di Giustizia

Tutto ciª premesso e considerato, il Promotore di Giustizia

c h i e d e

che lÒIll.mo Signor Giudice Istruttore voglia:

1) dichiarare, ai sensi dellÒart. 266 C.p.p., la parziale chiusura dellÒistruttoria formale;

2) disporre, ai sensi degli artt. 237 e ss., il sequestro e la modalitð di custodia dei documenti rintracciati nel corso delle perquisizioni di cui in narrativa;

3) emanare, ai sensi degli artt. 273 e ss. C.p.p. sentenza con la quale:

a) rinviare a giudizio avanti al Tribunale lÒimputato Paolo Gabriele per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 C.p.);

b) non doversi procedere nei confronti dellÒimputato Sciarpelletti Caludio per insufficienza di prove o per mancanza di prove in ordine ai reati di concorso in furto aggravato ( artt. 63, 402, 403 n. 1 e 404 n. 1 C. p.) e di violazione di segreti (art. 159 C.p.):

c) rinviare a giudizio Sciarpelletti Claudio per rispondere del reato di favoreggiamento (art.225 C.p.).

Cittð del Vaticano, 4 agosto 2012

IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

(Prof. Avv. Nicola Picardi)

[01053-01.01] [Testo originale: Italiano]

SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

presso il Tribunale dello Stato della Cittð del Vaticano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.

a carico

1) Ö di Paolo Gabriele, nato a Roma il 19 agosto 1966, cittadino vaticano, residente nello Stato della Cittð del Vaticano, Aiutante di Camera di Sua Santitð

imputato

del reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 402, 403, 1- e 404, 1- c. p., difeso in giudizio dagli avv. Carlo Fusco e Cristiana Arru;

2) Ö di Claudio Sciarpelletti, nato a Roma il 29 Luglio 1964, cittadino italiano, dipendente della Segreteria di Stato

imputato

dei reati di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1-, 404, 1- c.p.; di favoreggiamento, ai sensi dellÒart. 225 c. p. e di violazione di segreto, ai sensi dellÒart. 159 c. p., difeso in giudizio dallÒavv. Gianluca Benedetti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Con un rapporto del 3. II. 2012, depositato in Cancelleria il 6. II del medesimo anno [doc. 1 del fascicolo dÒufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile riferiva al Promotore di giustizia notizie diffuse in Italia da una emittente televisiva [La7, in una trasmissione "Gli Intoccabili"] e da organi di stampa riguardanti la pubblicazione di documenti riservati attinenti vicende relative ad organismi e personalitð Ö oltre che della Chiesa cattolica Ö dello Stato della Cittð del Vaticano. Poichù questi fatti potevano configurare gravi ipotesi criminose, il medesimo Direttore presentava denuncia ëcontro ignoti per la commissione di delitti contro lo Stato e i poteri dello stesso, calunnia e diffamazione¬. LÒUfficio del Promotore di giustizia provvedeva a dar corso immediato alle indagini, che si presentavano difficili e complesse, tramite la Polizia giudiziaria.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI costituiva, il 31. III. 2012, una Commissione cardinalizia con la funzione di svolgere, in via amministrativa, unÒ "indagine autorevole sulla fuga di notizie e la divulgazione di documenti coperti dal segreto dÒufficio".

Il 20. V. 2012 veniva presentato in Italia il libro di Gianluigi Nuzzi dal titolo "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI". Con rapporto depositato in Cancelleria il 23. V. 2012 [doc. 6 del fascicolo dÒufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, in base a taluni gravi elementi indiziari, sollevava motivati sospetti nei riguardi del sig. Paolo Gabriele, Aiutante di Camera di Sua Santitð, quale responsabile di furto aggravato della documentazione riservata trasmessa al giornalista Gianluigi Nuzzi, richiedendo allo stesso Promotore di giustizia lÒautorizzazione a procedere ad una perquisizione del domicilio e dellÒufficio del sig. Paolo Gabriele. Il Promotore di giustizia, con provvedimento posto in calce alla richiesta, autorizzava la Polizia giudiziaria ad effettuare la perquisizione richiesta e delegava la stessa Polizia giudiziaria a procedere anche allÒanalisi forense delle apparecchiature informatiche, cine-fotografiche, e dei telefoni fissi e cellulari in possesso del medesimo sig. Paolo Gabriele.

Il Direttore del Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, con un suo rapporto depositato in Cancelleria il 23. V. 2012 [doc. 8 del fascicolo dÒufficio], informava lÒUfficio del Promotore di giustizia che, nella perquisizione eseguita a carico del sig. Paolo Gabriele, era stata rinvenuta una gran massa di documenti di proprietð e di stretto interesse della Santa Sede e dello Stato, taluni dei quali, gið ad un primo esame, risultavano pubblicati nel libro di Gianluigi Nuzzi. Su autorizzazione del Promotore di giustizia si procedeva allÒarresto del sig. Paolo Gabriele [verbale dÒarresto allegato al medesimo rapporto], convalidato con provvedimento dello stesso Promotore di giustizia del 23. V. 2012, posto in calce allo stesso rapporto; con il medesimo provvedimento il Promotore di Giustizia autorizzava altresü la stessa Polizia giudiziaria ad effettuare unÒanalisi preliminare della documentazione sequestrata.

Con successivo rapporto, depositato in Cancelleria il 24. V. 2012 [doc. 10 del fascicolo dÒufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile segnalava che un documento pubblicato nel libro del Nuzzi avrebbe potuto essere stato trasmesso allo stesso giornalista dal sig. E, richiedendo lÒautorizzazione Ö concessa con provvedimento in pari data, posto in calce al rapporto stesso Ö a procedere alla perquisizione personale degli ambienti in uso al medesimo sig. E.

Il Promotore di giustizia, con provvedimento del 24. V. 2012 [doc. 14 del fascicolo dÒufficio], richiedeva, a norma degli art. 187 e seg. c.p.p., lÒapertura dellÒistruttoria formale, cosü che le indagini sono state poi proseguite sotto la direzione del Giudice istruttore. Il Giudice istruttore, il 24. V. 2012, procedeva allÒinterrogatorio del sig. Paolo Gabriele [doc. 15 del fascicolo dÒufficio], che nominava come propri Patroni di fiducia gli avv. Carlo Fusco e Cristiana Arru, entrambi presenti allÒudienza. Nel corso dello stesso interrogatorio il Giudice istruttore contestava al sig. Paolo Gabriele il reato di furto aggravato, di cui agli art. 402 e seg. c.p. e la flagranza, ai sensi dellÒart. 168 c.p.p. Lo stesso Giudice istruttore, con provvedimento del 24. V. 2012 [doc. 17 del fascicolo dÒufficio], convalidava lÒarresto del sig. Paolo Gabriele, autorizzava i legali, su loro istanza, ad un colloquio con lÒimputato e delegava la Polizia giudiziaria ad esperire ogni indagine necessaria od utile sulla documentazione sequestrata al sig. Paolo Gabriele.

Con rapporto del 24. V. 2012 [doc. 9 del fascicolo dÒufficio], il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile segnalava al Promotore di Giustizia che la Polizia giudiziaria era a conoscenza di contatti del sig. Paolo Gabriele con il sig. Claudio Sciarpelletti, richiedendo pertanto lÒautorizzazione Ö che veniva concessa con provvedimento in pari data, posto in calce al medesimo rapporto Ö ad effettuare una perquisizione nei locali dove questÒultimo lavorava e delle relative pertinenze. La perquisizione dava esito positivo, portando al sequestro di alcuni documenti [doc. 1, all. 2 e 3 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen]. In data 25. V. 2012 contestatigli dalla Polizia giudiziaria i reati di falsa testimonianza, concorso reale nel reato di furto aggravato di documenti e di favoreggiamento nel medesimo reato, nonchù di violazione del segreto, il sig. Claudio Sciarpelletti veniva posto in stato di arresto [doc. 1, all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. Il 26. V. 2012 [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12], il Promotore di giustizia il 26. V. 2012 interrogava il sig. Claudio Sciarpelletti, che nominava suo Patrono di fiducia lÒavv. Gianluca Benedetti, che era presente alla deposizione [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. Lo stesso Promotore di giustizia, con ordinanza del 26. V. 2012 [doc. 3 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], poneva lo stesso sig. Claudio Sciarpelletti in libertð provvisoria, previa cauzione, con lÒobbligo di osservare alcune prescrizioni. Con provvedimento del 6. VI. 2012 [doc. 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], il Promotore di giustizia disponeva Ö per connessione Ö la riunione del procedimento a carico del sig. Claudio Sciarpelletti [prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] con quello a carico del sig. Paolo Gabriele [prot. N. 8/12 Reg. Gen. Pen.] con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice istruttore [doc. 48 del fascicolo dÒufficio].

Il 26. V. 2012 i legali di fiducia dellÒimputato Paolo Gabriele impugnavano il decreto del Giudice istruttore del 24. V. 2012 [doc. 24 del fascicolo dÒufficio], chiedendo lÒannullamento del decreto con la conseguente libertð dellÒimputato allÒinterno dello Stato o, in subordine, la libertð condizionata nella propria abitazione o in qualsiasi luogo diverso dal carcere ritenuto idoneo, non sussistendo pericolo sia di inquinamento probatorio che di fuga. Il Giudice istruttore, con suo decreto del 28. V. 2012 [doc. 25 del fascicolo dÒufficio] si riservava di decidere sulla impugnazione presentata dalla difesa dellÒimputato, ritenendo esistenti, allo stato, esigenze istruttorie che richiedevano la permanenza dellÒimputato stesso in stato di arresto in carcere.

LÒimputato Paolo Gabriele veniva successivamente ancora interrogato il 5 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio] e il 6 [doc. 47 del fascicolo dÒufficio] VI. 2012 ed ancora il 21. VII dello stesso anno [doc. 142 del fascicolo dÒufficio].

Il 28. VI. 2012 veniva interrogato il signor Claudio Sciarpelletti [doc. 94 del fascicolo dÒufficio] che confermava come Patrono di fiducia lÒavv. Gianluca Benedetti, presente allÒudienza; nel corso del medesimo interrogatorio allo stesso signor Claudio Sciarpelletti venivano contestati i reati di concorso, a norma dellÒart. 63 c.p. e di favoreggiamento, ai sensi dellÒart. 225 c.p., nel reato di furto aggravato di cui allÒart. 402 e seg. del quale ø imputato il sig. Paolo Gabriele, nonchù del reato di violazione del segreto, ai sensi dellÒart. 159 c.p. Il 2. VII. 2012 [doc. 99 del fascicolo dÒufficio] il Promotore di giustizia chiedeva al Giudice istruttore, per lÒimputato sig. Claudio Sciarpelletti, la revoca degli obblighi collegati alla concessione della libertð provvisoria; il Giudice istruttore, con provvedimento del 6. VII. 2012 [doc. 107 del fascicolo dÒufficio] accoglieva la richiesta del Promotore di giustizia, revocando gli obblighi che erano stati disposti allÒatto della concessione della libertð provvisoria.

Infine in data 4. VIII. 2012 il Promotore di giustizia depositava in Cancelleria la sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo dÒufficio].

2. Durante il periodo nel quale lÒimputato Paolo Gabriele ø rimasto in carcere in stato di arresto sono stati adottati dallÒUfficio del Giudice istruttore numerosi provvedimenti riguardanti la sua condizione [per unÒappropriata vita carceraria (28, V., 15 e 30 VI. 2012, rispettivamente doc. 27, 68 e 97 del fascicolo dÒufficio); per una conveniente assistenza medica (29. V. 2012, doc. 31 del fascicolo dÒufficio); per unÒadeguata assistenza spirituale (26. V, 31. V, 14. VII. 2012, rispettivamente doc. 23, 32 e 126 del fascicolo dÒufficio); per un idoneo sostegno sia legale (istanze dei legali di fiducia del 24. V. 2012 Ö doc. 18 del fascicolo dÒufficio Ö autorizzata il 25. V. 2012 Ö doc. 20 del fascicolo dÒufficio Ö ed ancora istanze dei legali, con autorizzazione in calce, del 29. V, 1. VI, 4. VI, 8. VI, 15. VI, 22. VI, 23. VI, 27. VI, 2. VII, 7. VII, 10. VII, 17. VII, 24. VII, rispettivamente doc. 30, 37, 41, 51, 70, 83, 86, 90, 101, 107, 116, 131, 147 del fascicolo dÒufficio) che familiare (istanze della moglie, per visitare quasi sempre con i due figli maggiori il marito o di partecipare con lui alle Messe festive, del 25. V. 2012 Ö doc. 21 del fascicolo dÒufficio Ö autorizzata in pari data Ö doc. 21 del fascicolo dÒufficio Ö ed ancora istanze, con autorizzazione in calce del 29. V, 1. VI, 2. VI, 5. VI, 8. VI, 14. VI, 20. VI, 25. VI, 27. VI, 30. VI, 5.VII, 10. VII, 13. VII, 16. VII, 18. VII, rispettivamente doc. 29, 38, 40, 43, 50, 63, 81, 87, 89, 98, 105, 117, 122, 130, 139 del fascicolo dÒufficio; istanza di visita da parte del padre insieme alla moglie del 15. VI. 2012 con autorizzazione in calce, doc. 64 del fascicolo dÒufficio)] e sono state effettuate molteplici e complesse attivitð investigative.

Le indagini, che non hanno ancora portato piena luce su tutte le articolate e intricate vicende che costituiscono lÒoggetto complesso di questa istruzione, si sono dispiegate in varie direzioni. Sono state ascoltate varie persone in qualitð di testimoni [il 23. VI. 2012 il teste A; il 28. VI. 2012 i testi C e B; il 7. VII. 2012 i testimoni D, E, F, G; il 14. VII, 2012 la Teste H; il 17. VII. 2012 i testi I ed L; il giorno 18. VII. 2012 oltre ai testimoni O, N, M, ø stato sentito come testimone anche Mons.Georg Gônswein, rispettivamente doc. 85, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 126, 133, 134, 135, , 137, 138 e 136 del fascicolo dÒufficio].

Su istanza del Promotore di giustizia, avanzata durante lÒinterrogatorio dellÒimputato Paolo Gabriele del 6. VI. 2012, alla quale si sono associati anche i legali di fiducia dellÒimputato [doc. 47 del fascicolo dÒufficio], il Giudice istruttore, con decreto del 9. VI. 2012 [doc. 54 del fascicolo dÒufficio] ha accolto la richiesta di disporre una perizia dÒufficio di carattere psicologico e psichiatrico, nominando quale Perito dÒufficio il Prof. Dr. Roberto Tatarelli, professore Senior della Facoltð di Medicina e Psicologia dellÒUniversitð "La Sapienza" di Roma.

Il Perito dÒufficio Ö che prestava giuramento [doc. 55 del fascicolo dÒufficio] lo stesso 9. VI. 2012 e che si impegnava a iniziare le operazioni peritali il successivo 18. VI. 2012 e a concluderle il 7. VII del medesimo anno Ö era chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: ëa) Se il predetto Gabriele [lÒimputato Paolo Gabriele] nel periodo 2011-2012, ed attualmente, era ed ø in tale stato di mente da togliergli la coscienza e la libertð dei propri atti; b) se il predetto Gabriele sia attualmente persona socialmente pericolosa; c) se il predetto Gabriele sia soggetto suggestionabile capace di ideazioni criminose e/o eterodirette¬. Lo stesso Perito dÒufficio, con nota del 16. VI. 2012 [doc. 61 del fascicolo dÒufficio], della quale il giudice istruttore prendeva atto, comunicava di volersi avvalere come collaboratore dello psicologo clinico Prof. Dr. Paolo Roma, docente allÒUniversitð "La Sapienza" di Roma.

I legali di fiducia dellÒimputato Paolo Gabriele, con dichiarazione depositata in Cancelleria il 16. VI. 2012 [doc. 71 del fascicolo dÒufficio] Ö approvata in pari data in calce allo stesso documento dal Giudice istruttore Ö nominavano come secondo perito il Prof. Dr. Tonino Cantelmi, Direttore della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (MIUR) in Roma, e la Dr. Martina Aiello. Con decreto del 18. VI. 2012 [doc. 74 del fascicolo dÒufficio] il Giudice istruttore nominava come Secondo Perito il Prof. Dr. Tonino Cantelmi e come collaboratrice Ö con facoltð di surroga come Secondo Perito qualora se ne presentasse la necessitð Ö la Dr. Martina Aiello.

Il Perito dÒufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli il 7. VII. 2012 depositava in Cancelleria la sua relazione peritale dÒufficio [doc. 108/A del fascicolo dÒufficio]. Il 10. VII. 2012 i legali di fiducia dellÒimputato, sig. Paolo Gabriele, depositavano la Relazione psicologica e psichiatrica sulla persona del sig. Paolo Gabriele redatta dal Secondo Perito Prof. Dr. Tonino Cantelmi [doc. 115/A del fascicolo dÒufficio].

Sotto il controllo e la guida dellÒAutoritð giudiziaria inquirente sono state effettuate e si stanno effettuando, da parte della Polizia giudiziaria, numerose indagini. In particolare sono state avviate complesse ed elaborate investigazioni di natura video-telefonica, cinefotografica ed informatica. Inoltre ø stata intrapresa unÒattenta analisi ed un approfondito studio forense per le documentazioni dellÒimputato Paolo Gabriele rinvenute sia nella sua abitazione vaticana sia in altro luogo come pure per il dossier trovato nellÒufficio dellÒimputato Claudio Sciarpelletti. In specie, con riferimento al materiale reperito nellÒappartamento vaticano dellÒimputato Paolo Gabriele, si ø proceduto a formare lÒinventario di quanto interessa la procedura in atto e si ø iniziata unÒaccurata valutazione dei documenti che ragionevolmente potrebbero avere anche una provenienza diversa da quella della Segreteria particolare del Sommo Pontefice, di quelli sequestrati che non risultano essere pubblicati nel volume di Gianluigi Nuzzi "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI" e, ancora, di quelli che, divulgati tramite questÒultimo volume, non sono perª presenti nel materiale rinvenuto nella dimora vaticana dellÒimputato Paolo Gabriele.

In questo molteplice e complesso contesto istruttorio, suscettibile di durare molto tempo, si ø posta lÒesigenza di stabilire un ordine procedurale della vicenda penale in discussione. Su parere del Promotore di giustizia, il Giudice istruttore ha ritenuto di dare la precedenza alle situazioni riguardanti il furto aggravato per le quali risulta ormai completata lÒistruzione. Al riguardo il Promotore di giustizia, nella sua requisitoria [cfr. doc. 159 del fascicolo dÒufficio] Ö ciª che al Giudice istruttore pare del tutto condivisibile Ö scrive di ritenere ëche nellÒeconomia dei giudizi, si possa ormai chiudere lÒistruttoria formale, limitatamente al solo reato di furto aggravato e nei confronti degli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti, restando, ovviamente, aperta lÒistruttoria per i restanti fatti costituenti reato nei confronti dei predetti imputati, e/o di altri¬, chiedendo quindi lo stesso Promotore di giustizia ëla parziale chiusura dellÒistruzione formale¬ a norma dellÒart. 266 c.p.p.

Occorre quindi prendere in esame le posizioni dapprima dellÒimputato Paolo Gabriele e, successivamente, dellÒimputato Claudio Sciarpelletti, per quanto riguarda lÒambito nel quale si sono ritenute completate le indagini istruttorie costruite in chiave formale ai sensi degli art. 187 e seg. c.p.p., e cioø, in riferimento alla fattispecie di furto aggravato di cui agli art. 402 e seg. c.p.

IN FATTO E IN DIRITTO

3. Bisogna anzitutto soffermarsi sulla posizione dellÒimputato Paolo Gabriele al fine di accertare se sussistano o non sussistano le condizioni per sottoporlo a giudizio. In una tale prospettiva si rende necessario verificare dapprima la veritð del fatto materiale, in quanto condotta esteriore legalmente prevista come furto aggravato [art. 402 e seg. c.p.] causalmente riconducibile allÒimputato come atto posto in essere da lui [atto dÒuomo], e, successivamente, assodare la veritð di quella medesima condotta quale comportamento attribuibile allÒimputato stesso come atto propriamente umano e, quindi, come atto conosciuto e valutato nelle sue componenti essenziali [in altri termini come atto compreso in se stesso e nel suo disvalore] ed insieme liberamente voluto [essendo stato possibile al momento dellÒattuazione dei fatti criminosi una scelta operativa diversa].

Cominciamo prendendo in considerazione il primo aspetto, individuando anzitutto la fattualitð normativamente statuita per una tale tipologia delittuosa. In particolare la fattispecie del furto ricorre, secondo il disposto del primo comma dellÒart. 402 c. p., per ëchiunque sÒimpossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale essa appartiene¬. LÒart. 403, 1- c.p. sancisce come aggravante che il furto sia stato commesso ëin uffici, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite o altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilitð¬. Ancora lÒart. 404, 1- c. p. prevede un aggravamento del furto, se il fatto sia commesso con abuso di fiducia derivante da scambievoli relazioni dÒufficio, di prestazione dÒopera o di coabitazione, anche temporanea, tra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni sono lasciate ed esposte alla fede di questÒultimo¬.

Al nostro scopo basteranno al riguardo poche e sintetiche osservazioni. Per il verificarsi dunque di una tale fattispecie delittuosa deve risultare anzitutto lÒaltruitð di quanto ø stato carpito, e cioø la sussistenza sulla cosa di un interesse considerato comunque legalmente meritevole di protezione; la sottrazione che deve essere compiuta in assenza di autorizzazione di colui che ha la cosa medesima, ossia, come precisa lÒart. 402 c. p., ësenza il consenso di colui al quale la cosa appartiene¬. Di pi•, lÒazione criminosa deve essere perpetrata Ö pur senza che la norma pretenda lÒattuazione di un tale effetto Ö allo scopo di trarne profitto e, quindi, un esito in qualsiasi modo vantaggioso, in quanto si consegua dalla cosa carpita una qualunque utilitð godimento o giovamento, materiale o morale, dal momento che si ø voluto dare legalmente protezione allo stato di altruitð della cosa, considerato, per se stesso, un bene comunitariamente da proteggere.

Vengono quindi in considerazione due aggravanti. La prima stabilita nellÒart. 403, 1- c. p., riguardando i luoghi, costituisce unÒaggravante oggettiva insita specialmente nella necessitð di una conveniente protezione delle cose custodite in uffici, archivi o stabilimenti pubblici o anche in altri luoghi ma sempre in servizio della pubblica utilitð, al fine di una ordinata disciplina e attuazione delle funzioni che vi si svolgono e, dunque, ancora una volta lÒaccento dellÒaggravante ø posto oggettivamente sulle cose e non soggettivamente sulle persone che quelle cose utilizzano. Secondo quanto ø stato richiamato nella requisitoria del Promotore di giustizia [doc. 159 del fascicolo dÒufficio] ëla giurisprudenza ha chiarito che, in questo caso, la "ragione dellÒ aggravante" ø la "maggiore malvagitð congiunta alla maggiore facilitð che la natura stessa del luogo offre per la perpetrazione del furto" (Cassazione Unica italiana 20 luglio 1894, in "Riv. Pen" XL, p. 398, n. 1898)¬.

In una simile ottica appare la diversitð di tale aggravante rispetto a quella prevista nellÒart. 404 1- c. p., che ha la sua "ratio" nella tutela e del dovere di lealtð e del rapporto fiduciario necessario ad un assolvimento efficace ed efficiente dei rapporti di lavoro in uno stesso ambito strutturale, tanto pi• quando questi vengono espletati, come nel caso di specie, in un ambiente cosü particolare come quello della "Famiglia Pontificia"; una tale aggravante ha, per ciª, il suo perno nelle relazioni che si attuano a causa dellÒappartenenza ad un medesimo ufficio e che, obbligate dallÒesercizio delle rispettive attivitð, pure per effetto della vicinanza personale, assumono, di frequente, una dimensione di confidenza resa sicura dalla quotidianitð dei contatti, cosü che, come precisa lo stesso art. 404, 1 c. p., le ëcoseÅ in conseguenza di tali relazioni¬ sono ëlasciate o esposte alla fede¬ di quanti compiono le loro mansioni nellÒambito di un medesimo ufficio. In definitiva una simile aggravante si costruisce su tre elementi fondamentali, ossia che il furto sia commesso Ö 1- Ö in un preciso ambito funzionale costituito dalle ëscambievoli relazioni di ufficio, di prestazione dÒopera o di coabitazione, anche temporanea, tra il derubato e il colpevole¬; ed ancora Ö 2- Ö abusando del credito fiduciario acquisito per effetto di quelle stesse relazioni e in fine Ö 3- Ö riguardando delle cose che, per effetto di quelle medesime relazioni, siano state lasciate alla fede del delinquente, considerando che questa Ö come ha precisato la giurisprudenza Ö si estende a tutte le cose ëche in ragione dellÒesercizio [di quelle funzioni] restano, per consuetudine, alla libera portata della persona che¬ le ëesercita¬ (Cassazione Unica italiana, 12 febbraio 1897, in, Riv. Pen., vol. XLV, p. 406, n. 788].

La fattispecie delittuosa in discussione si perfeziona con lÒimpossessamento della cosa, e cioø, secondo quanto specifica lÒart. 402 c.p., ëtogliendola dal luogo dove si trova¬, ossia, con una posizione che normativamente si puª individuare come mediana tra la rimozione e lo spostamento in un luogo diverso da quello nel quale ø custodita, attraverso un cambiamento dellÒordine oggettivamente preesistente allÒazione criminosa.

4. Costruiamo ora sommariamente il fatto materiale cosü come si ø evidenziato dagli atti di causa con riferimento allÒimputato Paolo Gabriele.

Il 19. V. 2012 veniva reso pubblico il libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI" [doc. 141/A del fascicolo dÒufficio]. Il lunedü successivo 21. V. 2012 si svolgeva una riunione ristretta della "Famiglia Pontificia" alla quale partecipavano Mons. Georg Gônswein, Mons. Alfred Xuereb, la sig.na Birgit Wansing, le quattro Memores e lÒimputato Paolo Gabriele [cfr. deposizioni dei testimoni, P, O, N, M e interrogatorio dellÒimputato del 21. VII. 2012, rispettivamente doc. 136, 135, 137, 138 e 142 del fascicolo dÒufficio]. In questa riunione ciascuno dei presenti dava una risposta negativa alla domanda se fosse stato lui o lei a consegnare i documenti al giornalista Gianluigi Nuzzi. Successivamente in quella medesima riunione, mons. Georg Gônswein ebbe ad indicare allÒimputato alcuni documenti non ancora usciti dallÒufficio, tra i quali vi erano due lettere che lÒimputato stesso aveva certamente avuto tra le mani, poichù era stato incaricato di preparare la risposta. Al riguardo il testimone Mons. Georg Gônswein precisa: ëAvendogli detto [allÒimputato Paolo Gabriele] davanti a tutti che questo pur non dando la prova creava un forte sospetto nei suoi confronti ho avuto come risposta una negazione decisa ed assoluta del fatto¬ [doc. 136 del fascicolo dÒufficio].

Mercoledü 23. V. 2012 lo stesso Mons. Georg Gônswein veniva avvertito della decisione relativa alla sospensione "ad cautelam" dello stesso imputato Paolo Gabriele, al quale lÒavrebbe potuta comunicare, pur se il medesimo imputato lÒavrebbe poi dovuta formalmente ricevere dal Prefetto della Casa Pontificia; in proposito il teste Mons. Georg Gônswein afferma: ëHo allora chiamato davanti alle altre persone della Casa Pontificia Paolo Gabriele e gli ho comunicato la sospensione ad cautelamÅ Lui ha allora detto che in questo modo era stato trovato il capro espiatorio della situazione. Molto freddamente mi ha poi detto che era tranquillo e sereno avendo a posto la coscienza avendo avuto un colloquio con il suo Padre spirituale¬ [doc. 136 del fascicolo dÒufficio].

NellÒinterrogatorio del 24. V. 2012 [doc. 15 del fascicolo dÒufficio] lÒimputato Paolo Gabriele pur avendo asserito di dare la ëcollaborazione pi• piena ai fini dello scoprimento della veritð¬, si ø poi sostanzialmente avvalso frequentemente della facoltð di non rispondere. Nel successivo interrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio] cambiando atteggiamento al riguardo ha poi chiarito: ëHoÅ proceduto alla duplicazione dei documenti fotocopiandoli in ufficio e successivamente portandoli a casa. Negli ultimi tempi, quando la situazione ø degenerata, provvedevo per non restare senza copie, alla loro duplicazione attraverso la fotocopiatrice inserita nella stampante del computer¬.

NellÒinterrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio] lÒimputato Paolo Gabriele, rispondendo ad una domanda precisa posta dal Giudice istruttore, ha esplicitamente affermato di avere egli stesso formato la documentazione sequestrata nella sua casa vaticana il 23. VII. 2012, fotocopiandola da quella che rinveniva sulla scrivania di Mons. Georg Gônswein o che era in giacenza sul piano che si trovava di fronte alla scrivania ësenza mai andare a spulciare i dossier quando erano riposti fuori dalla scrivania¬.

Di questa attivitð di fotocopiatura lÒimputato fornisce anche, sempre nellÒinterrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio] le ragioni: ëAnche se il possesso di tali documenti ø cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da diverse ragioni quali i miei interessi personali, inoltre ritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato su alcuni fatti. In questo contesto [fui] spinto anche dalla mia fede profonda e dal desiderio che nella Chiesa si dovesse far luce su ogni fatto¬. NellÒinterrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio; cfr. anche deposizione della teste H, doc. 126 del fascicolo dÒufficio] il medesimo imputato aggiunge in proposito: ëLa ragione era quella di poter analizzare e capire il "sistema", non avendo la possibilitð di farlo in ufficio¬.

Lo stesso imputato Paolo Gabriele, nel corso dellÒinterrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio], precisa ancora: ëDei documenti consegnati a Nuzzi ho fatto fotocopia che ho consegnato al Padre spirituale, B, ritengo perciª che tra le copie consegnate a Nuzzi e quelle consegnate a B ci fosse una identitð, potrebbe perª essere avvenuta una qualche diversitð. Le carte rimaste a casa sono sostanzialmente un rimasuglio disordinato dovuto al caos di documenti che avevo con me, molti dei quali prendevo da internet o erano frutto di ricerche personali¬.

Il testimone B [doc. 93 del fascicolo dÒufficio] conferma di aver ricevuto tra il febbraio e il marzo 2012 dallÒimputato Ö senza che questi gli ponesse alcuna condizione Ö una raccolta di documenti Ö importanti in quanto attinenti alla Santa Sede Ö contenuti in una scatola con stemma pontificio larga come un foglio di A4 ed alta circa sei o sette centimetri, a proposito della quale precisa: ëHo distrutto i documenti per una duplice ragione in quanto ne conoscevo lÒimportanza e in quanto qualche mese prima avevamo subito un furto¬. Di pi• lo stesso testimone aggiunge: ëInoltre sapevo che queste documentazioni in fotocopia erano frutto di una attivitð non legittima e non "onesta" e temevo che se ne potesse fare un uso altrettanto non legittimo e non "onesto"¬. Si puª peraltro osservare che tutte le ragioni addotte per la distruzione dei documenti erano gið presenti al momento del loro ricevimento.

Dopo essergli stato mostrato, nel corso dellÒinterrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio], un dossier di trentasette documenti rinvenuti nellÒabitazione che aveva in uso a Castel Gandolfo, lÒimputato Paolo Gabriele, che dice di non ritenerlo propriamente una raccolta, al riguardo specifica: ëNella mia sbadataggine poichù vivevo a Castel Gandolfo durante il periodo delle vacanze estive del Santo Padre, avrª dimenticato lü quei documenti e non li ho portati con me. Pertanto non li ho consegnati al Nuzzi¬.

Riguardo al rapporto con Gianluigi Nuzzi il cui libro "Vaticano SPA" lÒaveva molto colpito, lÒimputato Paolo Gabriele, nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo dÒufficio] chiarisce di aver conosciuto tramite internet sia il fatto che il giornalista stava preparando sullÒemittente televisiva "La7" una trasmissione ["Gli Intoccabili"] sia lÒindirizzo della redazione romana che era sito in Via Sabotino; essendo riuscito quindi a contattare il giornalista lÒimputato spiega: ëIn effetti dopo circa una settimana ci siamo incontrati sempre davanti alla porta di Via Sabotino ed insieme siamo andati allÒappartamento che lui aveva a disposizione a Viale Angelico. Abbiamo quindi avuto una serie di incontri dapprima a distanza di circa una settimana e poi di due settimane. Questo nei mesi di novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012. Successivamente il nostro rapporto ø venuto scemando di intensitð¬. Lo stesso imputato puntualizza che per la consegna dei documenti fatta da lui ed avvenuta a pi• riprese [cfr. anche lÒinterrogatorio dellÒimputato del 21. VII. 2012, doc. 142 del fascicolo dÒufficio] non ha ricevuto versamenti in denaro o altri benefici; del resto il medesimo giornalista gli ëaveva detto che non era solito avere documenti a pagamento, ma manteneva contatti soltanto con chi aveva fiducia in lui e per questo gli forniva le prove necessarie¬ [interrogatorio del 6. VI. 2012, doc. 47 del fascicolo dÒufficio].

Anche di una tale divulgazione lÒimputato Paolo Gabriele, nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo dÒufficio] espone le ragioni, lamentando che nellÒintervista televisiva apparsa nella trasmissione del Nuzzi, costruita in modo che non potesse essere riconosciuto, fossero state tagliate alcune parti, ëin particolare quelleÅ nelle quali affermavo che le mie motivazioni erano state sempre quelle di venire incontro ad un miglioramento della situazione ecclesiale e non mai quelle di far danno alla Chiesa ed al suo Pastore¬. Ed ancora, nellÒinterrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio] lo stesso imputato ha avuto modo di specificare: ëAnche se non sapevo dove si sarebbe potuti arrivare con questa mia iniziativa [quella della divulgazione dei documenti tramite Gianluigi Nuzzi], ebbi lÒimpulso di fare qualcosa che consentisse in qualche modo di uscir fuori dalla situazione che si viveva allÒinterno del Vaticano; dalla posizione dalla quale mi trovavo potevo osservare la duplice funzione Papale, quella di vertice della Chiesa e quella di vertice dello Stato. In particolare per queste ultime funzioni vedevo nella gestione di alcuni meccanismi vaticani una ragione di ostacolo o comunque di scandalo per la fede. Mi rendevo conto che su alcune cose il Santo Padre non era informato o era informato male. Con lÒaiuto di altri come il Nuzzi pensavo di poter vedere le cose con pi• chiarezza¬.

NellÒinterrogatorio del 2. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio] il Giudice istruttore ha fatto presente allÒimputato Paolo Gabriele che dal raffronto tra il materiale sequestrato nella sua casa vaticana e quello pubblicato nel volume del Nuzzi "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI", si evidenzia una duplice situazione, e cioø quella relativa a documenti pubblicati nel libro ma non reperiti nella raccolta trovata nellÒabitazione vaticana dellÒimputato stesso e quella invece riguardante documenti rinvenuti in questÒultima ma non pubblicati dal giornalista; di ciascuna delle due categorie venivano anche indicati taluni documenti a titolo esemplificativo; al riguardo lÒimputato ha precisato sia in modo generico sia in maniera specifica con riferimento ai documenti esemplificativamente mostratigli di avere effettuato per tutti la consegna al Nuzzi. Rimane cosü confermata la natura caotica ed in qualche maniera anche residuale della documentazione sequestrata e definita dallo stesso imputato nellÒinterrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio] un ërimasuglio disordinato¬.

Alla contestazione, avvenuta nel corso dellÒinterrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio], da parte del Giudice istruttore relativa al rinvenimento tra il materiale sequestrato il 23. V. 2012 di un assegno del 26. III. 2012 intestato a Sua Santitð Benedetto XVI relativo ad una somma di 100.000,00 [centomila/00] euro, di una pepita presunta dÒoro e di una edizione della traduzione dellÒEneide di Annibal Caro del 1581 Ö tutti regali offerti al Sommo Pontefice, dei quali il teste Mons. Georg Gônswein nel suo interrogatorio [doc. 136 del fascicolo dÒufficio] ha detto di non avere avuto alcuna conoscenza Ö lÒimputato Paolo Gabriele ha risposto: ëNella degenerazione del mio disordine ø potuto capitare anche questo¬, aggiungendo ancora con riferimento alla edizione cinquecentina: ëEro lÒincaricato di portare alcuni doni presso il magazzino e altri in UfficioÅ Per quanto riguarda lÒedizione dellÒEneide ricordo che avendo mio figlio cominciato lo studio di quel poema chiesi a Mons. Gônswein se potevo far vedere il libro al Professore di mio figlio. Lui mi disse di sü ed il libro rimase a casa per essere restituito¬.

Il fatto materiale riguardante il reato di furto aggravato riceve nelle sue componenti fondamentali una peculiare Ö anche se non esclusiva Ö conferma dalle parole dello stesso imputato Paolo Gabriele che pertanto costituiscono in se stesse una confessione.

Nel codice di procedura penale vigente nello Stato della Cittð del Vaticano peraltro la confessione non assume alcuna forza decisiva. Nella relazione a quel medesimo codice ø scritto solamente che ëla confessione puª facilitare la ricerca [della prova] ma per se medesima non la esaurisce¬ [p. 85]. Del resto anche per lÒordinamento canonico, che alla stregua della vigente legge vaticana sulle fonti del diritto [cfr. art. 1, 1-, L. n. LXXI del 1- ottobre 2008] costituisce ëla prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo¬, nel can. 1536, ç 2 del codice di diritto canonico per la Chiesa latina, si sancisce: ëIn causis autem quae respiciunt bonum publicum [tra le quali sono certamente da ricomprendersi Ö cfr. can. 1728, ç 1 di quel medesimo codice Ö anche le controversie penali; cfr. con riferimento puntuale al can. 1536, ç 2, B.F. Pighin, Diritto penale canonico, Venezia, 2008, pp. 565-566], confessio iudicialisÅ vim probandi habere [potest]Å a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae [eam]Å omnino corroborent¬.

La confessione esprime pertanto un orientamento probatorio che occorre sia certo, esplicito, spontaneo [cfr. V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, Torino, 19242, pp. 344 seg.] oltre che credibile. Del resto, anche nel diritto canonico nel quale fin dalla Glossa al Decreto Grazianeo [cfr. C. 2, q. 1, c. 1, glossa "Confessum"] erano posti molti requisiti alla sua rilevanza giudiziaria, tradizionalmente alla forza probatoria della confessione giudiziale nel processo sono collegate alcune fondamentali connotazioni che, essendo per lo pi• di diritto divino, hanno valenza generale temporalmente non limitata: ëIpse actus confessionis fiat necesse est scienter et sine errore atque cum pleno usu rationis, sponte et absque vi et metu, clare aperteque in iudicio et coram iudice competente; spontaneitati non opponitur quod fiat per responsum ad iudicis interrogationem¬ [F.X. Wernz Ö P. Vidal, Ius canonicum, tom VI, De processibus, Romae, 19492, p. 405].

Ora ø indubitabile che lÒimputato Paolo Gabriele ha reso il suo interrogatorio, oltre che consapevolmente e senza inganno, con modalitð, non soltanto certe Ö in quanto avvenute nel contesto e con le garanzie di unÒistruzione formale Ö, ma altresü chiare e del tutto libere, rispondendo a domande direttamente attinenti ai fatti di causa. La generale credibilitð degli elementi confessati, almeno in linea generale e per quanto riguarda il fatto materiale, trova conferma negli altri elementi di prova, costituiti cosü dalle deposizioni testimoniali come dai riscontri positivi concretizzati in particolare con la perquisizione del 23. V. 2012 e con i raffronti con quanto ø stato pubblicato nel libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI", allegato agli atti di causa [doc. 141/A del fascicolo dÒufficio].

Nel caso in discussione, quindi Ö con una sufficienza tale da consentire su di esse il giudizio Ö si riscontrano le componenti essenziali del furto aggravato contestato allÒimputato Paolo Gabriele: lÒalteritð delle cose sottratte appartenenti Ö non allÒimputato Ö ma alla Santa Sede della quale manca ogni autorizzazione legittimante ed insieme il profitto individuato dalle ragioni che hanno determinato le operazioni delittuose; si evidenzia altresü Ö con il perfezionamento del reato [consolidato nellÒimpossessamento necessario allÒattivitð di fotocopiatura] Ö lÒUfficio [la Segreteria particolare del Sommo Pontefice] e le relazioni di servizio che in questo si svolgono, mettendo cosü in luce gli elementi sui quali puª essere esperito un giudizio in riferimento alla duplice aggravante che specifica il reato di furto nel caso in discussione.

Sotto il profilo del fatto materiale sussistono quindi le condizioni per sottoporre a giudizio lÒimputato Paolo Gabriele, ancorchù queste non siano sufficienti allo scopo, dovendosi necessariamente valutare anche quelle relative alla componente soggettiva che si deve ora prendere in esame.

5. A questo punto si pone il problema dellÒimputabilitð, ossia dellÒattribuzione del fatto materiale criminoso allÒimputato considerato penalmente capace. In altri termini nella relazione tra lÒagente e il suo operato, con lÒimputazione si ha lÒaddossamento di unÒattivitð criminosa, con ogni sua qualitð ed effetto, alla persona che lÒha posta in essere. Al fine di un tale addebitamento si rende peraltro necessaria la sussistenza di una condizione soggettiva legalmente individuata, in riferimento al delitto, dal primo comma dellÒart. 45 c.p.: ëNessuno puª essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione¬.

Un tale disposto trova il suo completamento in una duplice prescrizione codiciale. In effetti il primo comma dellÒart. 46 c.p. statuisce: ëNon ø punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermitð di mente da togliergli la coscienza e la libertð dei propri atti¬. Questa disposizione trova poi una sua integrazione nel primo comma dellÒart. 47 c.p. che dispone una diminuzione della pena ëquando lo stato di mente indicato nellÒarticolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilitð senza escluderla¬.

LÒart. 45 attiene quella che si ø chiamata imputabilitð morale [cfr. G. Crivellari, Il codice penale per il Regno dÒItalia, vol. III, Torino, 1892, p. 268]. Si ø scritto al riguardo: ëIl criterio dellÒimputabilitð morale consiste nel simultaneo concorso dellÒintelletto e della libera volontð dellÒagente al momento della commissione o dellÒomissione del fatto comandato o vietato dalla legge con sanzioni penali. Vi ha, in altre parole, imputabilitð morale, quando lÒagente, violando la legge sapeva quello che faceva e volle liberamente quello che fece; quando insomma egli abbia agito non tanto con coscienza dei propri atti quanto con libertð di elezione¬ [ibidem, p. 282].

Una simile prospettazione dellÒimputabilitð puª anche essere accostata a quella canonica, essendo lÒordinamento ecclesiale la prima fonte ed il criterio ermeneutico di riferimento per il diritto statuale vaticano [cfr. art. 1, 1-, L. n. LXXI del 1- ottobre 2008], ed in particolare ai disposti del can. 2195, ç 1 del codice pio-benedettino del 1917 e del can. 1321 della vigente codificazione per la Chiesa latina, norme da considerare Ö al di lð della discrasia nella dizione normativa Ö contenutisticamente equivalenti [cfr. A. DÒAuria, LÒimputabilitð nel diritto penale canonico, Roma, 1997, pp. 67-71].

Prescindendo dalla specificitð dellÒindicazione testuale, alla base della prospettazione canonica vi ø la qualificazione umana dellÒatto, che si ha quando questa si conforma come ëil dinamismo dello spirito informato dallÒidea o, se ci piace di pi•, il dinamismo dellÒidea (e del valore) che si realizza per mezzo dello spirito¬ [J. De Finance, Saggio sullÒagire umano, Cittð del Vaticano, 1992, p. 39]. Bisogna anzi aggiungere che tra tutte quelle attivitð che hanno nellÒuomo la propria causa efficiente ["actiones hominis"] possono qualificarsi propriamente come azioni umane ["actiones humanae"] solamente quelle che esprimono un tale rapporto tra idea [e valore] e volontð. Del resto, come aveva gið sottolineato Tommaso DÒAquino, ëdiffertÅ homo ab aliis irrationalibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatemÅ Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt¬ [ Summa theologiae, 1-2, q. 1, a. 1 c]. Ogniqualvolta lÒatto umano assume i contorni di una fattispecie penale lÒimputabilitð puª acquisire anche i contorni della colpevolezza [cfr. A. DÒAuria, LÒimputabilitð, op. cit., pp. 46-47].

L quindi evidente che lÒaccertamento in un caso concreto della mancanza soggettiva dellÒidoneitð intellettiva e volitiva, e cioø della capacitð sia di comprendere come pure di valutare, sia di effettuarne una decisione frutto di libera scelta impediscono, con la qualificazione umana dellÒatto, lÒesistenza di una colpevolezza ascrivibile allÒimputato, come sanciscono il can. 1322 del codice vigente per la Chiesa latina [cfr. V. De Paolis, in, V. De Paolis Ö D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, Roma, 2000, pp. 154-155] e sostanzialmente in modo non diverso lÒart. 46 c. p. la cui ëformola intera adunque: infermitð di mente, deve essere intesa nel senso di comprendervi qualunque perturbazione morbosa, di qualunque grado e sotto qualsiasi aspetto, di qualunque delle facoltð psichiche dellÒuomo. La caratteristica e i caratteri della infermitð di mente involge quindi una questione tecnica di scienza psichiatrica¬ [G. Crivellari, Il codice penale, III, op. cit., p. 410] la cui soluzione deve essere demandata ad una perizia. Pi• specialmente poi lÒart. 46 c.p., parlando di "coscienza" dei propri atti ësi riferisceÅ alla capacitð di intendere, cioø allÒintelletto¬ [ibidem, p. 416] e con lÒespressione "libertð dei propri atti" Ö unita alla precedente in via disgiuntiva tramite la particella "o" Ö ësi riferisce alla capacitð di volere¬ [ibidem, p. 417].

Occorre peraltro osservare quanto ø altresü statuito dal secondo comma del medesimo art. 46 c.p.: ëIl giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dellÒimputato prosciolto, ne ordina la consegna allÒAutoritð competente per i provvedimenti di legge¬. Nella norma si fa riferimento ad un provvedimento che non discende in via automatica dalla sentenza di proscioglimento, ma impegna il Giudice, costituendo per lui un obbligo, a compiere in ogni caso unÒattenta valutazione in relazione alla pericolositð dellÒimputato che lÒincapacitð di intendere e di volere rende non punibile. ëQuesto giudizio ø lasciato esclusivamente alla coscienza intemerata e prudente del Magistrato; ma quando egli sia convinto del pericolo della liberazione deve far luogo al provvedimento. Ordina, dice il capoverso; la disposizione ø imperativaÅ Ciª che ø da rimarcarsi singolarmente ø questo: che il ricovero non ø ordinato dal Giudice che conobbe la causa; questo non ha altro compito che quello di ordinare la consegna allÒAutoritð competente¬ [G. Crivellari, Il codice penale, III, op. cit., pp. 420-421].

DÒaltra parte, il successivo art. 47 c. p. Ö sostanzialmente non altrimenti da quanto dispone il can. 1326, 6- del vigente codice di diritto canonico per la Chiesa Latina [cfr. A. DÒAuria, LÒimputabilitð, op. cit., pp. 180-181] Ö stabilisce una diminuzione della colpevolezza, e quindi della pena, se lÒinfermitð di mente, riuscendo ësoltanto a far sü che lÒagente non abbia intera coscienza del carattere della sua azione e delle sue conseguenze e a non avere padronanza intiera dei propri movimenti, la scema grandemente¬ [G. Crivellari, Il codice penale, III, op. cit., p. 425], ossia ënon qualunque squilibrio degli atti psichici attenua la responsabilitð cogli effetti dellÒarticolo 47, ma quello soltanto che si accompagna ad una notevole perturbazione della facoltð della mente¬ [L. Majno, Commento al codice penale italiano, vol. I, Verona, 1890, p. 109].

6. Occorre anzitutto ricostruire Ö sia pure sinteticamente e per sommi capi Ö tramite le deposizioni in atti, la personalitð dellÒimputato Paolo Gabriele ed insieme la comprensione e lÒautonomia che questi abbia avuto degli atti costituenti il fatto criminoso nel contesto immediato nel quale sono stati compiuti con le reazioni che hanno saputo suscitare in lui, per poi valutare, con grande serietð e cautela, le letture che ne hanno compiuto il Perito dÒufficio e il Secondo Perito.

LÒimputato ø apparso ai testimoni [cfr. anche deposizioni dei testi F, I e N, rispettivamente doc. 111, 133 e 137 del fascicolo dÒufficio] come persona cattolicamente credente e impegnata, intelligente e capace di espletare le proprie mansioni con la diligenza e la riservatezza che queste richiedevano. In particolare la testimone O, osserva: ëFino allÒuscita del libro Sua Santitð del Nuzzi il Gabriele mi sembrava una brava persona, sempre gentile ma riservato. Adempiva il suo lavoro cercando di farlo nel modo migliore possibile. Era inoltre una persona molto pia; quotidianamente ascoltava la S. Messa celebrata dal Santo Padre e pregava molto¬ [doc. 135 del fascicolo dÒufficio]. Per parte sua la testimone H, in merito annota: ëConosco Paolo Gabriele come persona molto religiosa, affidabile, molto intelligente, capace di risolvere i problemi di sua competenza che gli possono venire affidati. Di lui ho grandissima stima¬ [doc. 126 del fascicolo dÒufficio].

UnÒaltra testimone, M, al riguardo rileva: ëEra una brava persona e un bravo padre di famiglia. Per quanto riguarda il lavoro presso il Santo Padre, lo svolgeva bene con una certa coscienza. Devo perª aggiungere che non aveva alcuna particolare inventiva per migliorarlo nù prendeva alcuna iniziativa sotto questo profilo ma si limitava ad eseguire quanto gli veniva detto. Caratterialmente pur essendo una persona di spirito ed avendo un certo umorismo risultava molto chiuso. Era difficile entrare almeno per noi in confidenza con lui soprattutto sembrava una persona in continua competizione e alla ricerca di approvazione per il suo comportamento. Rispetto ai fatti della vita quotidiana si metteva in posizione di giudice ed era molto critico per esempio nei confronti delle vicende relative alla scuola dei figli e agli insegnanti¬ [doc. 138 del fascicolo dÒufficio].

Il testimone Mons. Georg Gônswein soprattutto, ma non solamente, in riferimento alle sue attitudini lavorative [con riferimento alla sua professionalitð cfr. pure deposizioni dei testi A, B e H, rispettivamente doc. 85, 93 e 126 del fascicolo dÒufficio] asserisce: ëEra persona [lÒimputato Paolo Gabriele] che aveva bisogno comunque di essere continuamente instradato e guidato. Era un esecutore a cui quindi non si potevano affidare compiti di natura diversa, anzi talvolta era necessario ripetere le cose pi• di una volta. Comunque avendolo conosciuto dopo circa un anno ho ritenuto che potesse svolgere anche qualche compito di ordinaria amministrazione o routinario in relazione al mio Ufficio. Erano comunque sempre cose semplici. Tutto al pi•, qualche lettera in lingua italiana e di amministrazione molto ordinaria. Mi ø comunque sembrato una persona onesta della cui lealtð non si poteva dubitare ed ø proprio per questo che gli ho potuto affidare qualche compito da svolgere in ufficioÅ che gli ha consentito quindi di essere presente nello stesso. Non gli ho mai trasmesso o fatto vedere documenti riservati nù tantomeno ho chiesto a lui di preparare le risposte in questi casi. Lui comunque essendo presente era in grado di poter seguire il flusso dei documenti ancorchù non il contenuto¬ [doc. 136 del fascicolo dÒufficio].

LÒimputato nei suoi interrogatori ha puntualizzato che nel compiere le fattualitð criminose si rendeva conto di porre in essere atti che, da una parte comportando dei rischi, richiedevano delle precauzioni e dallÒaltra avevano bisogno del consiglio di chi gli era spiritualmente di guida implicando un disvalore del quale aveva consapevolezza: ëAnche se il possesso di tali documenti ø cosa illecita ho ritenuto di doverlo effettuare spinto da varie ragioni¬ [interrogatorio del 5. VI. 2012, doc. 46 del fascicolo dÒufficio].

In particolare, raccontando i suoi rapporti con Gianluigi Nuzzi, lÒimputato ha modo di precisare nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo dÒufficio] in relazione al suo primo abboccamento con il giornalista: ëQuesto incontro, che ø avvenuto a ottobre o forse a novembre 2011 ø durato poco tempo anche perchù, sapendo di rischiare, temevo di poter essere riconosciuto da qualcuno. Avendogli detto che non volevo avere contatti telefonici anche per timore dei controlli su di essi, il Nuzzi, mi ha invitato per un successivo incontro a casa sua¬. Ed ancora, sempre in quel medesimo interrogatorio: ëHo avuto con il Nuzzi unÒintervista avvenuta nellÒappartamento che lui aveva a disposizione. In questa intervista vennero prese tutte le precauzioni necessarie affinchù io non venissi riconosciuto. Anzi cercª di tranquillizzarmi e usª ulteriori camuffamenti per darmi una maggiore certezza al riguardo¬. Parlando in genere del suo rapporto con Gianluigi Nuzzi, sempre nello stesso interrogatorio, lÒimputato precisa inoltre: ëNaturalmente sapevo di correre dei pericoli, nel senso che cÒera il rischio di essere scoperto. Soprattutto per le gravi conseguenze che questo comportamento importava. Naturalmente sapevo anche che non avrei potuto scappare o sottrarmi poichù questo sarebbe stato espressione di vigliaccheria¬.

Che lÒimputato avesse sentito la necessitð di parlare con il proprio Padre spirituale ø confermato dal testimone Mons. Georg Gônswein nel riferire lÒatteggiamento tenuto dallo stesso imputato Paolo Gabriele quando gli aveva comunicato la sospensione cautelare dal lavoro: ëMolto freddamente mi ha poi detto che era tranquillo e sereno avendo a posto la coscienza avendo avuto un colloquio con il Padre spirituale¬ [doc. 136 del fascicolo dÒufficio]. Del resto il medesimo imputato, nel corso del suo interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio], ha spiegato con il consiglio della propria Guida spirituale la posizione di diniego tenuta nei confronti delle contestazioni mossegli da Mons. Georg Gônswein nel corso della riunione della "Famiglia Pontificia" del 21. V. 2012: ëDÒaltra parte questo mio atteggiamento di negazione delle responsabilitð, seguiva anche le indicazioni del mio Padre Spirituale che mi aveva detto di attendere le circostanze e salvo che fosse stato il Santo Padre a chiedermelo di persona di non affermare ancora questa mia responsabilitð¬.

Inoltre il comportamento disteso, quando non distaccato, tenuto dallÒimputato Paolo Gabriele dopo la divulgazione dei documenti riservati attuata dal giornalista Gianlugi Nuzzi e notata anche da alcuni testimoni [cfr. deposizioni dei testi, O, N e M, rispettivamente doc. 135, 137 e 138 del fascicolo dÒufficio], appare come qualche cosa di consapevole fin dal primo interrogatorio dello stesso imputato il 24. V. 2012 [doc. 15 del fascicolo dÒufficio]: ëDurante la notte ho pensato ai fatti che mi vedono coinvolto e ho deciso di dare la mia collaborazione pi• piena ai fini dello scoprimento della veritð, mi sento comunque tranquillo anche se sono consapevole [che] alcuni danni, provocati dai fatti che mi hanno visto coinvolto e che non riguardano la mia persona, non sono riparabili¬.

LÒattivitð criminosa dellÒimputato ø maturata in un contesto di disagio e di critica consapevole nei riguardi di vicende, organismi e personalitð della Chiesa e dello Stato della Cittð del Vaticano [cfr. deposizioni dei testimoni A, H e M, rispettivamente doc. 85, 126 e 138 del fascicolo dÒufficio] come lo stesso imputato ha asserito nel suo interrogatorio del 6. VI. 2012 [doc. 47 del fascicolo dÒufficio]: ëSono stato suggestionato da circostanze ambientali, in particolare dalla situazione di uno Stato nel quale cÒerano delle condizioni che determinavano scandalo per la fede, che alimentavano una serie di misteri non risolti e che destavano diffusi malumori¬. DÒaltronde il medesimo imputato nel corso dellÒinterrogatorio del 5. VI. 2012 [doc. 46 del fascicolo dÒufficio] aveva avuto occasione di annotare: ëPreciso che vedendo male e corruzione dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi, quelliÅ della degenerazione, ad un punto di non ritorno, essendomi venuti meno i freni inibitori. Ero sicuro che uno shock, anche mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel suo giusto binario. Inoltre nei miei interessi cÒø sempre stato quello per lÒintelligence, in qualche modo pensavo che nella Chiesa questo ruolo fosse proprio dello Spirito Santo, di cui mi sentivo in certa maniera un infiltrato¬.

7. In cause come quella in discussione assumono un ruolo di peculiare importanza le perizie, nella cui valutazione il Giudice ø tradizionalmente guidato da due principi risalenti: il primo secondo il quale "peritis in arte standum est" [cfr. G. Mascardi, Conclusiones omnium probationum, vol. II, Augustae Taurinorum, 1597, concl. 1151, n. 12, f. 94r; concl. 1174, n. 1, f. 117r e concl. 1214, n. 3, f. 156r], ed il secondo per il quale "iudex est peritus peritorum". Come si ø detto [cfr. supra, n. 2] in giudizio si hanno due perizie: quella dÒufficio, affidata al Prof. Dr. Roberto Tatarelli [doc. 108/A del fascicolo dÒufficio] e quella del Secondo Perito, nominato dallÒimputato, Prof. Dr. Tonino Cantelmi [doc. 115/A del fascicolo dÒufficio].

Le operazioni peritali si sono articolate in tre colloqui clinici svolti rispettivamente il 18 e il 21. VI e il 2. VII. 2012. Inoltre al periziando sono stati somministrati alcuni reattivi mentali [Minnesota Multiphasic Personality Inventory Ö 2; Millon Clinical Multiaxial Inventory Ö III (MCMI Ö III); Metodo Rorschach Ö somministrato e siglato secondo Exner; Progressives Matrices 38 (Colonne C, D)].

Il Perito dÒufficio, basandosi su molteplici ed accurati esami condotti sul periziando, dopo aver tra lÒaltro annotato che ëil pensiero [ dellÒimputato] risulta contraddistinto da marcati elementi di tipo persecutorio¬, cosü che ëpi• volte fa riferimento a complotti e macchinazioni a favore e/o danno di personaggi di rilievo sia laici sia, pi• frequentemente, prelati¬, afferma: ëNon si rilevano disturbi di significato clinico sia nellÒarea attentiva, sia in quella mnestica, sia nellÒintelligenza. A tal proposito, perª, nel corso dei colloqui, si nota una povertð delle capacitð associative e di quelle dellÒastrazione con un pensiero solo superficialmente complesso ma in veritð piuttosto semplificatoÅ In conclusione dallÒesame psichico non si rivelano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore¬.

A giudizio del Prof. Dr. Roberto Tatarelli questa condizione psicodiagnostica dellÒimputato Paolo Gabriele trova sostegno negli esiti dei reattivi mentali impartiti al periziando dal suo collaboratore Prof. Dr. Paolo Roma che nelle sue considerazioni conclusive puntualizza: ëIl sig. Gabriele si caratterizza per una intelligenza semplice in una personalitð fragile con derive paranoidi a copertura di una profonda insicurezza personale e di un bisogno irrisolto di godere della considerazione e dellÒaffetto degli altri. Accanto ad elementi di sospettositð interpersonale sono presenti condotte ossessive del pensiero e dellÒazione (meticolositð, perseverazione), sentimenti di colpa e senso di grandiositð, connessi ad un desiderio di agire a favore di un personale ideale di giustizia. La necessitð di ricevere affetto puª moderare i contenuti paranoidi ma al contempo puª esporre il soggetto a manipolazioni da parte degli altri ritenuti suoi amici ed alleati¬.

Il Prof. Dr. Roberto Tatarelli ritiene quindi di poter pervenire a queste conclusioni: ëIl periziando risulta caratterizzato da elementi marcatamente distonici della personalitð. Tali elementi non sono facilmente rilevabili allÒesame psichico di routine, ma emergono con ampia evidenza nel colloquio prolungato, libero e a contestazione, nonchù, ancor pi• efficacemente, dal risultato dei reattivi mentali in tal senso si puª affermare che il periziando sia affetto da unÒalterazione paranoide, con sfondo di persecutorietð, per lungo tempo adeguatamente compensata nello stile di vita del sig. Gabriele¬.

Lo stesso Perito dÒufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli aggiunge ancora nella sua relazione peritale: ëLÒorganizzazione di personalitð del sig. Gabriele si caratterizza anche per un profondo bisogno di ricercare attenzione e affetto da parte degli altri. Il periziando riferisce in particolare di una sua grande capacitð comunicativa e di un enorme interesse ad intessere relazioni di tipo amicale e confidenziale con altri dipendenti e con Prelati, anche di alto rango, della Cittð del Vaticano. In questi rapporti egli verosimilmente andava molto al di lð di quanto avrebbe potuto riferire se si fosse attenuto ai suoi limiti e ai suoi doveri di riservatezza impliciti nel suo ruolo istituzionaleÅ Questa condizione personologica ø ulteriormente accentuata e rafforzata dalla semplicitð cognitiva riscontrata nel medesimo [periziando], confermata anche dal risultato dei reattivi mentali somministrati¬.

Il Perito dÒufficio puª cosü sinteticamente rispondere ai tre quesiti postigli dal Giudice istruttore [cfr. supra, n. 2]:

Al 1-: ëLa condizione personologica riscontrata [nel periziando] non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertð dei propri atti¬.

Al 2-: ëIn considerazione della pervasivitð della condizione personologica riscontrata, si ritiene il periziando ancora socialmente pericoloso pur se nello specifico ambito dei reati ascrittigli¬.

Al 3-: ëTenuto conto dellÒassetto personologico accertato, si considera il periziando suggestionabile e quindi in grado di commettere azioni che possono danneggiare se stesso e/o altri¬.

Il Secondo Perito, Prof. Dr. Tonino Cantelmi, che ha partecipato alle operazioni peritali condotte dal Perito dÒufficio, ritiene di poter affermare: ëGli elementi conoscitivi tratti dallÒindagine clinico-testologica sulla persona del sig. Paolo Gabriele delineano unÒorganizzazione personologica affetta da una identitð incompleta ed instabile, da suggestionabilitð, da sentimenti di grandiositð, da alterata rigiditð morale con un personale ideale di giustizia, nonchù da un bisogno di essere apprezzato e stimato. Tali aspetti personoligici hanno reso il periziando fortemente inadeguato ad assolvere alle mansioni lavorative ricoperte dallo stesso¬. Anzi, ëlÒincapacitð del periziando di attenersi alle sue specifiche mansioni ø stata ulteriormente peggiorata dal suo personale ideale di giustizia e dallÒalterata rigiditð morale dando vita a valutazioni, considerazioni e comportamenti inappropriati al suo ruolo istituzionale¬.

Il Secondo Perito annota ancora: ëIl sig. GabrieleÅ proprio a causa della sua inidoneitð a tener presente la natura del proprio incarico lavorativo, sviluppª un grave malessere psicologico caratterizzato da inquietudine, tensione, rabbia e frustrazione, in quanto fortemente sensibile alle vicende che, con modalitð ossessiva, diventavano oggetto di indagine ed approfondimento da parte dello stesso. Il periziando, inoltre, essendo caratterizzato da un marcato bisogno di ricevere approvazione e considerazione, era incline ad allinearsi alle richieste ambientali, diventando, in tal modo, soggetto di manipolazioni esterne¬.

In questo contesto psicodiagnostico il Secondo Perito, Prof. Dr. Tonino Cantelmi, puª cosü rispondere ai quesiti posti dal giudice istruttore:

Al 1-: Tra lÒaltro in questa risposta si sottolinea: ëQuanto emerso appare avere assunto sul periziando il potere di sviluppare una deformazione dei processi ideativi, fissitð ideo-affettiva, rimuginazione, un esame alterato della propria realtð personale ed ambientale che allo stato attuale e nel periodo 2011-2012 ha agito abolendo la coscienza e la libertð dei propri atti¬.

Al 2-: ëGli accertamenti peritali svolti non hanno rilevato sul sig. Gabriele segni e sintomi che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso¬.

Al 3-: ëIl periziando, pur essendo apparso suggestionabile su alcune specifiche circostanze, non ha manifestato segni, sintomi e comportamenti che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso e dunque in grado di commettere azioni tese a danneggiare se stesso e gli altri¬.

Anzitutto, come si ø annotato [cfr. supra, n. 5], lÒart. 45 c. p. richiede soggettivamente, al fine dellÒimputabilitð, e per ciª della colpevolezza, lÒattribuibilitð delle fattualitð materiali costituenti reato come atti umani; una tale qualifica, in forza dellÒart. 46 c.p., viene meno in caso di infermitð mentale tale da togliere ëla coscienza o la libertð dei propri atti¬, cosü che questi non possono pi• qualificarsi come umani. Dagli atti di causa [cfr. supra, n. 6] risulta un espletamento corretto e diligente delle mansioni lavorative che svolgeva lÒimputato Paolo Gabriele, a giudizio non solo di chi lo conosceva ma, soprattutto, di quanti gli erano vicini nellÒespletamento di quelle attivitð o le dirigevano.

DÒaltra parte diventa difficile considerare come non umane le fattualitð criminose delle quali, nonostante le giustificazioni, lÒimputato sentiva, con la gravitð delle conseguenze che ricadevano su altri, il disvalore cosü da avvertire il bisogno del consiglio del proprio Padre spirituale dal quale riceveva pace e tranquillitð di coscienza.

In questo complesso contesto fattuale e legale, non altrimenti da quanto sostiene anche il Promotore di giustizia nella sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo dÒufficio], appaiono pi• persuasive di quelle del Secondo Perito [cfr. doc. 115/A del fascicolo dÒufficio], le conclusioni del Perito dÒufficio Prof. Dr. Roberto Tatarelli [doc. 108/A del fascicolo dÒufficio] il quale afferma che ëin conclusione dallÒesame psichico non si rilevano segni o sintomi che possano indicare una sindrome psichiatrica maggiore¬, cosicchù ëla condizione personologica riscontrata non configura un disturbo di mente tale da abolire la coscienza e la libertð dei propri atti¬. In definitiva si deve affermare la sussistenza nellÒimputato di una capacitð di intendere e di volere tale da non impedirne la imputabilitð e la colpevolezza, anche se, eventualmente, spetterð al Giudice di merito soppesarne lÒesatta misura, in particolare alla luce dellÒart. 47 c.p.

DÒaltra parte in presenza della perdurante posizione critica verso vicende e persone che operano nella Chiesa e nello Stato della Cittð del Vaticano evidenziata dagli atti di causa [cfr. supra, n. 6] ed altresü in presenza di condizioni di manipolabilitð personali ammesse, come si ø visto, dalla stessa relazione del Secondo Perito Ö anche se solo ësu alcune specifiche circostanze¬, che ne precisano quindi una delimitazione Ö diventa arduo, con il Prof. Dr. Tonino Cantelmi, negare sia una pericolositð dellÒimputato Ö anche se circoscritta agli ambiti nei quali si ø attuata la sua attivitð materialmente delittuosa Ö sia una sua capacitð di ideazione criminosa auto o etero-diretta, ancorchù nella sfera ristretta nella quale si ø svolta la sua fattualitð delittuosa. In realtð sembra al Giudice istruttore condivisibile quanto in proposito puntualizza il Promotore di giustizia nella sua requisitoria [doc. 159 del fascicolo dÒufficio] e cioø che si deve considerare ëil Gabriele, di per sù caratterizzato da una pericolositð specifica e relativa¬ e inoltre, nello stesso ambito circoscritto, ësoggetto suggestionabile e, come tale, in grado di commettere anche azioni eterodirette che possono danneggiare se stesso e/o altri¬.

8. Occorre ora soffermarsi sulla posizione dellÒaltro imputato in stato di libertð provvisoria, il sig. Claudio Sciarpelletti, alle cui vicende processuali si ø gið avuto occasione di fare cenno [cfr. supra, n. 1]. Il 25. V. 2012, con lÒautorizzazione del Promotore di giustizia, si procedeva alla perquisizione dellÒufficio del sig. Claudio Sciarpelletti.

In un cassetto della scrivania indicato dallo stesso sig. Claudio Sciarpelletti [cfr. deposizioni dei testimoni D e L, rispettivamente doc. 109 e 134 del fascicolo dÒufficio] veniva rinvenuta Ö secondo quanto si legge nel verbale di interrogatorio e di arresto dello stesso imputato Claudio Sciarpelletti redatto dalla Polizia Giudiziaria [doc. 1 all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] Ö ëuna busta bianca formato medio, chiusa, con su scritto sulla parte davanti "Personale P. Gabriele" e sul retro, riportante il timbro a secco bleu della Segreteria di Stato Ö Ufficio Informazione e Documentazioni¬, contenente alcuni documenti. In special modo nella busta sequestrata si ø trovato anche materiale pubblicato nel libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santitð. Le carte segrete di Benedetto XVI", in particolare lo scritto denominato "Napoleone in Vaticano".

Occorre osservare come lÒimputato Claudio Sciarpelletti abbia tenuto, nel caso degli interrogatori ai quali ø stato sottoposto dalla Polizia Giudiziaria [doc. 1, all. 1, 4 e 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], dal Promotore di giustizia [cfr. doc. 2, del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] e dal Giudice istruttore [cfr. doc. 94 del fascicolo dÒufficio] un atteggiamento variabile e altalenante, gið per quanto si riferisce al suo rapporto con lÒimputato Paolo Gabriele. In proposito, nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria, se in quelle del 25. V. 2012 anteriori alla perquisizione del suo ufficio aveva parlato di una semplice conoscenza con rapporti di natura unicamente lavorativa [doc. 1, all. 1 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.], in quelle, pur dello stesso giorno, ma successive a quella perquisizione, aveva affermato che, ancorchù tra loro non vi fosse una grande amicizia, aveva intrattenuto con lui ëuno scambio di opinioni¬ [doc. 1, all. 4 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]. NellÒinterrogatorio poi davanti al Giudice istruttore del 28. VI. 2012 [doc. 94 del fascicolo dÒufficio] lÒimputato Claudio Sciarpelletti ha affermato di avere tenuto con lÒimputato Paolo Gabriele, dopo che questi era divenuto Aiutante di Camera del Sommo Pontefice, numerosi rapporti di lavoro, aggiungendo: ëHo avuto occasione di scambiare con lui circa tre e-mail e una ventina di sms. Una volta siamo andati con le famiglie a consumare insieme un gelato e unÒaltra volta insieme ad altri colleghi abbiamo partecipato ad una gita presso i giardini di Castel Gandolfo. Una volta ø anche venuto con la famiglia a vedere la mia casa.¬.

A proposito della documentazione sequestrata, lÒimputato Claudio Sciarpelletti forniva una prima versione dei fatti nelle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dopo la perquisizione del suo ufficio il 25. V. 2012: ëQuesta busta me lÒha data Paolo Gabriele circa un paio di anni fa, non ne sono matematicamente certo. Con Paolo non ho una grande amicizia ma vi ø uno scambio di opinioni e per questo mi ha consegnato tutto il materiale contenuto nella busta affinchù io gli esprimessi un parere. Preciso che quando Paolo mi ha dato la busta, questa era chiusa, e completamente in bianco, solo nella parte retrostante vi era il timbro a secco della Segreteria di Stato Ö Ufficio Informazioni e Documentazioni. Non so chi avesse applicato questo timbro, presumo che ce lÒabbia messo Paolo. Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non lÒho mai fatto perchù la cosa non mi interessava pi• di tanto, e a distanza di tanto tempo me ne sono dimenticato. Dopo pochi giorni ho scritto sul davanti la dicitura "Personale P. Gabriele" riproponendomi di leggerla successivamente. Fino a oggi, quando i Gendarmi sono venuti nel mio ufficio, ø rimasta sempre nel cassetto della scrivania, nù Paolo me lÒha pi• richiesta, come pure non mi ha mai pi• chiesto il parere che dovevo esprimergli¬.

Una seconda versione viene fornita nelle dichiarazioni spontanee rese alla stessa Polizia Giudiziaria il giorno successivo 26. V. 2012 [doc. 1, all. 5 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.] e pi• tardi confermate davanti al Promotore di giustizia [doc. 2 del fascicolo prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.]: ëDopo aver passato la notte a riordinare le idee posso precisare che la busta che avete sequestrato e che era allÒinterno della mia scrivania non mi ø stata consegnata dal sig. Paolo Gabriele e la scritta "Personale P. Gabriele" ø stata da me apposta. La busta era integralmente chiusa con timbro della Segreteria di Stato. Questa busta non mi fu consegnata da Paolo Gabriele, ma da W affinchù io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi ø stata consegnata circa 2 anni fa ed ø rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me lÒaveva chiesta. Preciso che ho apposto la dicitura "Personale P. Gabriele" affinchù potessi ricordare a chi era destinata. Nù W nù Paolo Gabriele non mi hanno mai chiesto conferma dellÒavvenuta consegna della busta. Per questo motivo me ne sono dimenticato¬.

NellÒinterrogatorio davanti al Giudice istruttore del 28. VI. 2012 [cfr. doc. 94 del fascicolo dÒufficio], lÒimputato Paolo Sciarpelletti, dopo aver precisato che la vicenda risalente agli anni 2009-2010 aveva avuto inizio da una richiesta fattagli dallÒimputato Paolo Gabriele di incontrare W e, suo tramite, di conoscere Y cosü che si era avuto un duplice scambio di buste da ëPaolo Gabriele da consegnare a W e da W per Paolo Gabriele¬, in riferimento alla documentazione sequestratagli asserisce: ëPresumo, ma non ne sono assolutamente certo, nonostante i miei tentativi di ricordare con certezza la vicenda, che si tratti della busta affidatami da W per Paolo Gabriele¬. Il medesimo imputato Ö ciª che puª destare una qualche perplessitð Ö pur ammettendo che la consegna di una tale documentazione costituisse un fatto eccezionale, nello stesso interrogatorio del 28. VI. 2012 afferma di averla dimenticata senza conoscerne i contenuti nella sua scrivania, non avendo dato peso alla cosa in se stessa ed essendo stato preso dalla molteplicitð dei suoi impegni dÒufficio.

Per parte sua lÒimputato Paolo Gabriele nel suo interrogatorio del 21. VII. 2012 [doc. 142 del fascicolo dÒufficio] ha affermato di essere stato lui, per averne un parere Ö pur se lascia dubbiosi la richiesta di valutazione su persone che, salvo per quanto attiene al documento relativo al Corpo della Gendarmeria, lo stesso Sciarpelletti nel suo interrogatorio del 28. VI. 2012 [doc. 94 del fascicolo dÒufficio] dice di non conoscere Ö a consegnare la documentazione allÒimputato Claudio Sciarpelletti con il quale precisa inoltre di avere un rapporto di amicizia dovuto alle frequentazioni di servizio e con il quale Ö aggiunge Ö ëci incontravamo anche fuori e con le famiglie anche a casa dello Sciarpelletti¬.

Avendogli poi il Promotore di giustizia ricordato di essere stato anche tramite della consegna allÒimputato Paolo Gabriele di una busta datagli da X ed essendogli stato chiesto il perchù si fosse pensato a lui, lÒimputato Claudio Sciarpelletti precisa: ëX ha pensato a me nellÒaffidarmi questa busta per le mie frequentazioni della Segreteria del Santo Padre. Tanto pi• che quando ciª accade ø proprio Paolo Gabriele che mi accompagna¬ [interrogatorio del 28. VI. 2012, doc. 94 del fascicolo dÒufficio].

Un attento esame degli elementi che emergono dagli atti di causa porta ad escludere la sussistenza di qualsiasi traccia riguardante il reato di cui allÒart. 159 c. p. relativo alla violazione del segreto epistolare. Troppo labili e vaghi appaiono anche gli indizi relativi al reato di concorso nel furto aggravato di cui ø accusato il sig. Paolo Gabriele, ai sensi degli art. 63 e 402 e seg. c.p., cosü da far ritenere che non siano sufficienti le condizioni necessarie per un giudizio.

Occorre invece verificare con attenzione lÒaltra ipotesi delittuosa imputata al sig. Claudio Sciarpelletti riguardante il reato di favoreggiamento previsto dallÒart. 225 c. p. per ëchiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale ø stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dellÒAutoritð, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta¬.

Una simile norma prevede due diverse ipotesi delittuose. Una prima fattispecie Ö di natura oggettiva [favoreggiamento reale] ha lo scopo di impedire una collaborazione volta al consolidamento decisivo dei vantaggi determinati dalle attivitð criminose. La seconda, invece Ö di natura soggettiva [favoreggiamento personale] Ö ø soprattutto indirizzata a salvaguardare una corretta amministrazione della giustizia e. per ciª, una attuazione lineare del processo penale.

In questa seconda ipotesi delittuosa rientra lÒelusione delle investigazioni da parte della Autoritð alle quali queste sono affidate dalla legge. A proposito di una simile fattispecie ø stato scritto: ëLa ipotesi in esame deve riguardare il fatto che le ricerche dellÒAutoritð che si vogliano rendere vane [o comunque che si intendono ostacolare], siano dirette, non alla ricerca dellÒAutore del fatto principaleÅ, ma alla constatazione di circostanze o di indizi riguardanti la colpevolezza dellÒAutore medesimo¬ [G. Crivellari, Codice penale, op. cit., vol. VI, Torino, 1895, p. 670].

In questa prospettiva le contrastanti versioni dei fatti fornite dallÒimputato Claudio Sciarpelletti possono aversi come un intralcio alle indagini. Considerato che dagli atti di causa risulta che non vi ø stato concerto tra gli imputati Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti e che questÒultimo non ha portato ad ulteriori conseguenze il reato del quale ø accusato il primo imputato, si puª ritenere che sussistono ragioni sufficienti per sottoporre a giudizio per il reato di favoreggiamento lÒimputato Claudio Sciarpelletti.

9. P. Q. M.

In conformitð con le richieste avanzate dal Promotore di giustizia nella sua requisitoria;

visti gli art. 265 e seg. c.p.p.;

dichiara

la parziale chiusura dellÒistruttoria, ai sensi dellÒart. 265 seg. c.p.p.;

dispone

il sequestro giudiziario della documentazione prelevata dalla Polizia Giudiziaria il giorno 23. V. 2012 a seguito di perquisizione personale e locale nellÒabitazione del cittadino vaticano sig. Paolo Gabriele stabilendo che la conservazione, con le garanzie e gli obblighi di legge, sia posta presso i locali del corpo della Gendarmeria a disposizione dellÒAutoritð giudiziaria, nominandone custode il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile con facoltð di delega ad un ufficiale del Corpo della Gendarmeria, ai sensi degli art. 237 e seg. c.p.p.;

rinvia

il signor Paolo Gabriele a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1- e 404, 1- c.p.;

dichiara

non doversi procedere nei confronti dellÒimputato Claudio Sciarpelletti per il reato di violazione del segreto, ai sensi dellÒart. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1- e 404, 1- c.p., per insufficienza di prove;

rinvia

il sig. Claudio Sciarpelletti a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dellÒart. 225 c.p.

Si notifichi al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

Cittð del Vaticano 13 agosto 2012

Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet

 

 

 

 

 




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