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Il Cardinale Ratzinger e la Revisione Del Sistema Penale Canonico in Tre Lettere Inedite Del 1988
Un ruolo determinante


By Juan Ignacio Arrieta
L'Osservatore Romano
December 2, 2010

http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/2010/278q05a1.html

[See also the official English translation.]

Questo articolo del vescovo segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sarà pubblicato nel prossimo numero de "La Civiltà Cattolica" in una forma più ampia.

Nelle prossime settimane il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi invierà ai propri membri e consultori una bozza con alcune proposte per la riforma del libro vi del Codex iuris canonici, base del sistema penale della Chiesa. Una commissione di esperti penalisti ha lavorato per quasi due anni, rivedendo il testo promulgato nel 1983 per mantenere l'impianto generale e la numerazione dei canoni, ma anche per modificare decisamente alcune scelte dell'epoca rivelatesi meno riuscite.

L'iniziativa nasce dal mandato conferito da Benedetto XVI ai nuovi superiori del dicastero il 28 settembre 2007. Da quell'incontro è risultato evidente come l'indicazione rispondesse a un convincimento profondo del Papa, maturato in anni di esperienza diretta, e a una preoccupazione per l'integrità e la coerente applicazione della disciplina nella Chiesa; convincimento e preoccupazione che hanno guidato i passi del cardinale Joseph Ratzinger sin dall'inizio del suo lavoro come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, malgrado le oggettive difficoltà provenienti, tra l'altro, dal particolare momento legislativo vissuto all'indomani della promulgazione del Codex. Per valutarlo meglio occorre ricordare alcune particolarità del quadro legislativo allora appena ridisegnato.

Il sistema penale

del Codex iuris canonici

Il sistema penale del Codex del 1983 possiede un impianto sostanzialmente nuovo rispetto a quello del 1917, e s'inquadra nel contesto ecclesiologico disegnato dal concilio Vaticano ii. Per quanto riguarda la disciplina penale, vuole ispirarsi anche ai criteri di sussidiarietà e di "decentramento", concetto usato per indicare la particolare attenzione riservata al diritto particolare e, soprattutto, all'iniziativa dei singoli vescovi nel governo pastorale, essendo essi, come insegna il concilio (cfr. Lumen gentium, n. 27), vicari di Cristo nelle rispettive diocesi. Nella maggioranza dei casi, infatti, il Codex affida alla valutazione degli Ordinari locali e dei superiori religiosi il discernimento sull'opportunità o meno di imporre sanzioni penali, e sul modo di farlo.

Ma un altro fattore ha segnato, ancora più profondamente, il nuovo diritto penale canonico: le formalità giuridiche e i modelli di garanzia stabiliti per applicare le pene canoniche. Infatti, in coerenza con l'enunciato dei diritti fondamentali di tutti i battezzati per la prima volta espresso dal Codex, si sono adottati sistemi di protezione e di tutela di questi diritti, desunti in parte dalla tradizione canonica, in parte da altre esperienze giuridiche, talvolta in modo non del tutto rispondente alla realtà della Chiesa in tutto il mondo. Le garanzie sono imprescindibili, particolarmente nel sistema penale; occorre tuttavia che esse siano bilanciate e consentano l'effettiva tutela dell'interesse collettivo. L'esperienza successiva ha dimostrato come alcune delle tecniche adoperate dal Codex a garanzia dei diritti non fossero imprescindibili, e che avrebbero potuto essere sostituite da altre garanzie più consone con la realtà ecclesiale. Anzi, queste tecniche rappresentavano in vari casi, un oggettivo ostacolo, talvolta insuperabile per la scarsità di mezzi, all'effettiva applicazione del sistema penale.

Si potrebbe dire, per quanto paradossale possa ora risultare questa constatazione, che il libro vi sulle sanzioni penali sia, nel Codex, quello che ha potuto beneficiare di meno da quelle continue altalene normative che hanno caratterizzato il periodo post-conciliare. Altri settori della disciplina canonica, infatti, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con la realtà concreta della Chiesa attraverso norme ad experimentum, che hanno consentito poi di valutare l'esito dei risultati, positivo o negativo che fosse, al momento di redigere le norme definitive. Il sistema penale, viceversa, pur essendo del tutto nuovo, o quasi, rispetto al precedente, non ha avuto opportunità di riscontro sperimentale, esordendo da zero nel 1983. Il numero dei delitti tipizzati era stato drasticamente ridotto ai soli comportamenti di speciale gravità, e l'imposizione delle sanzioni rimessa ai criteri di valutazione di ciascun Ordinario, inevitabilmente diversi.

C'è da aggiungere che su questo settore della disciplina canonica si sentiva particolarmente - e si sente tuttora - l'influsso di un diffuso anti-giuridicismo, che si traduceva, tra l'altro, nella difficoltà di riuscire a comporre le esigenze della carità pastorale con quelle della giustizia e del buon governo. Perfino la redazione di alcuni canoni del Codex, infatti, contiene richiami alla tolleranza che potrebbero essere indebitamente letti come volontà di dissuadere l'Ordinario dall'impiego delle sanzioni penali laddove ciò fosse necessario per esigenze di giustizia.

Una richiesta del cardinale Ratzinger

(19 febbraio 1988)

In questo quadro legislativo rappresentò un evidente elemento di contrasto una lettera scritta il 19 febbraio 1988 dal prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, al presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, cardinale José Rosalío Castillo Lara. Si tratta di un documento importante e unico, ove si denunciano le negative conseguenze che stavano producendo nella Chiesa alcune opzioni del sistema penale stabilito appena cinque anni prima. Lo scritto è riemerso nel quadro dei lavori realizzati in questo periodo per la revisione del libro VI.

La motivazione della lettera è ben circoscritta. La Congregazione per la Dottrina della Fede era a quell'epoca competente per studiare le richieste di dispensa dagli oneri sacerdotali assunti con l'ordinazione. La relativa dispensa veniva concessa come gesto di grazia da parte della Chiesa, dopo avere da un lato vagliato attentamente l'insieme di tutte le circostanze concorrenti nel singolo caso e dall'altro soppesato l'oggettiva gravità degli impegni assunti davanti a Dio e alla Chiesa al momento dell'ordinazione sacerdotale. Le circostanze che motivavano alcune delle richieste di dispensa da questi impegni, tuttavia, erano tutt'altro che meritorie di atti di grazia. Il testo della lettera è eloquente:

«Eminenza, questo Dicastero, nell'esaminare le petizioni di dispensa dagli oneri sacerdotali, incontra casi di sacerdoti che, durante l'esercizio del loro ministero, si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti, per i quali il cjc, previa apposita procedura, prevede l'irrogazione di determinate pene, non esclusa la riduzione allo stato laicale.

Tali provvedimenti, a giudizio di questo Dicastero, dovrebbero, in taluni casi, per il bene dei fedeli, precedere l'eventuale concessione della dispensa sacerdotale, che, per natura sua, si configura come "grazia" a favore dell'oratore. Ma attesa la complessità della procedura prevista a tal proposito dal Codex, è prevedibile che alcuni Ordinari incontrino non poche difficoltà nell'attuarla.

Sarei pertanto grato all'Eminenza Vostra Rev.ma se potesse far conoscere il Suo apprezzato parere circa l'eventuale possibilità di prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata»

La lettera rispecchia, innanzitutto, la naturale ripugnanza del sistema di giustizia a concedere come atto di grazia (dispensa dagli oneri sacerdotali) qualcosa che occorre, invece, imporre come castigo (dimissione ex poena dal sacerdozio). Volendo evitare le complicazioni tecniche delle procedure stabilite dal Codex per punire condotte delittuose, infatti, si faceva talvolta ricorso alla volontaria richiesta del colpevole di abbandonare il sacerdozio. In questo modo si arrivava allo stesso risultato "pratico" di espellere il soggetto dal sacerdozio, se tale era la sanzione penale prevista, aggirando al contempo "noiose" procedure giuridiche. Era un modo "pastorale" di procedere, come si soleva dire, a margine di quanto prevedesse il diritto. Agendo così, però, si rinunciava alla giustizia e - come motivava il cardinale Ratzinger - si lasciava ingiustamente da parte "il bene dei fedeli". Tale era il motivo centrale della richiesta, nonché la ragione per cui occorreva dare priorità, in questi casi, all'imposizione di giuste sanzioni penali per mezzo di procedure più rapide e semplificate di quelle indicate nel Codex.

Bisogna tener conto che, sebbene il Codex (cfr. can. 1362 1, 1) riconoscesse l'esistenza di una giurisdizione specifica della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale anche al di fuori dei casi di evidente carattere dottrinale, non era affatto evidente nel contesto normativo di allora quali altri reati concreti potessero rientrare nella competenza penale del dicastero. Il canone 6 del Codex aveva peraltro abrogato espressamente qualunque altra legge penale prima esistente.

La lettera del cardinale Ratzinger presuppone, perciò, che la responsabilità giuridica in materia penale ricada sugli Ordinari o sui superiori religiosi, come risulta dalla lettera del Codex.

La risposta

(10 marzo 1988)

Nel giro di tre settimane arrivò la risposta del cardinale Castillo Lara, con lettera del 10 marzo 1988. La tempestività e il contenuto del responso si capiscono se si tiene conto della particolarità del momento legislativo: essendo appena terminato lo sforzo codificatore che per decenni aveva occupato la Commissione, infatti, erano ancora in fase di completamento tutti gli adeguamenti alla nuova disciplina delle altre norme del diritto universale e particolare. La risposta certo condivideva le motivazioni addotte e la bontà del criterio di anteporre le sanzioni penali alla concessione di grazie; inevitabilmente, però, confermava la necessità prioritaria di dare il dovuto seguito alle norme del Codex appena promulgato:

«Capisco bene la preoccupazione di Vostra Eminenza per il fatto che gli Ordinari interessati non abbiano esercitato prima la loro potestà giudiziaria per punire adeguatamente, anche a tutela del bene comune dei fedeli, tali delitti. Tuttavia il problema non sembra essere di procedura giuridica ma di responsabile esercizio della funzione di governo.

Nel vigente Codice sono stati chiaramente determinati i delitti che possono comportare la perdita dello stato clericale: essi sono configurati ai cann. 1364 1, 1367, 1370, 1387, 1394 e 1395. Allo stesso tempo è stata semplificata molto la procedura rispetto alle precedenti norme del cic 1917, resa così più rapida e snella, anche allo scopo di stimolare gli Ordinari all'esercizio della loro autorità, attraverso il necessario giudizio dei colpevoli ad normam iuris e l'applicazione delle previste sanzioni.

Cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale, oppure cambiare l'attuale norma del 1342 2 che proibisce di procedere in questi casi con decreto amministrativo extragiudiziale (cfr. can. 1720), non sembra affatto conveniente. Infatti da una parte si metterebbe in pericolo il diritto fondamentale di difesa - in cause poi che interessano lo stato della persona -, mentre dall'altra parte si favorirebbe la deprecabile tendenza - per mancanza forse della dovuta conoscenza o stima del diritto - ad un equivoco governo cosiddetto "pastorale", che in fondo pastorale non è, perché porta a trascurare il dovuto esercizio della autorità con danno del bene comune dei fedeli.

Anche in altri periodi difficili della vita della Chiesa, di confusione delle coscienze e di rilassamento della disciplina ecclesiastica, i sacri Pastori non hanno mancato di esercitare, per tutelare il bene supremo della salus animarum, la loro potestà giudiziaria».

La lettera fa, poi, un excursus sul dibattito che, nel corso dei lavori di revisione del Codex, s'era sviluppato prima di decidere di non inserirvi la cosiddetta dimissione ex officio dallo stato clericale. "Tutto ciò considerato - concludeva la risposta - questa Pontificia Commissione è dell'opinione che si debba insistere opportunamente presso i Vescovi (cfr. can. 1389), perché, ogni volta che ciò si renda necessario, non manchino di esercitare la loro potestà giudiziaria e coattiva, invece di inoltrare alla Santa Sede le petizioni di dispensa".

Pur condividendo l'esigenza di fondo di tutelare il "bene comune dei fedeli", infatti, la Commissione riteneva rischioso rinunciare ad alcune concrete garanzie anziché esortare chi ne aveva le responsabilità affinché attuasse le disposizioni del diritto. Lo scambio di lettere si concluse con una cortese risposta, il 14 maggio successivo, del cardinale Ratzinger:

«Mi pregio comunicarLe che è pervenuto a questo Dicastero il Suo apprezzato voto circa la possibilità di prevedere una procedura più rapida e semplificata dell'attuale per l'irrogazione di eventuali sanzioni da parte dei competenti Ordinari, nei confronti di sacerdoti che si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti. Al riguardo, desidero assicurare l'Eminenza Vostra Rev.ma che quanto da Lei esposto sarà tenuto in attenta considerazione da parte di questa Congregazione».

Competenze più estese

(28 giugno 1988)

La vicenda appariva chiusa, ma il problema non era risolto. Di fatto, il primo importante segno di cambiamento della situazione si ebbe proprio un mese dopo, il 28 giugno 1988, con la promulgazione della vigente costituzione apostolica Pastor bonus, che ha modificato l'assetto complessivo della Curia romana stabilito nel 1967 dalla Regimini Ecclesiae universae, riordinando le competenze dei singoli dicasteri. L'articolo 52 stabilisce chiaramente la giurisdizione penale esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede, non solo rispetto ai delitti contro la fede o nella celebrazione dei Sacramenti, ma anche riguardo ai "delitti più gravi commessi contro la morale", procedendo "a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto".

Questo testo, evidentemente indicato dalla Congregazione presieduta dal cardinale Ratzinger sulla base della propria esperienza, risulta in diretta relazione con quanto si sta qui esaminando, e rispetto alla situazione precedente il cambiamento della costituzione apostolica Pastor bonus è di evidente rilievo. In un quadro normativo presieduto dai criteri di sussidiarietà e di "decentramento", dunque, la Pastor bonus realizzava adesso un atto giuridico di "riserva" alla Santa Sede (cfr. can. 381 1) di un'intera categoria di delitti, che il Pontefice affidava alla giurisdizione esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede. È assai dubbio che una scelta del genere, la quale determinava meglio le competenze della Congregazione e modificava il criterio del Codex su chi dovesse applicare queste pene canoniche, sarebbe stata realizzata se il sistema avesse complessivamente funzionato.

La suddetta norma, però, risultava ancora insufficiente sul piano operativo. Elementari esigenze di sicurezza giuridica, infatti, imponevano la necessità di identificare prima quali fossero in concreto quei "delitti più gravi contro la morale" che la Pastor bonus affidava alla Congregazione sottraendoli alla giurisdizione degli Ordinari.

Due rilevanti interventi successivi

Gli episodi illustrati riguardano un breve lasso di tempo: alcuni mesi della prima metà del 1988. Negli anni successivi si è cercato ancora di far fronte alle emergenze apparse nell'ambito penale nella Chiesa seguendo i criteri generali del Codex del 1983, sostanzialmente riassunti nella lettera del cardinale Castillo Lara. Si è avuto cura, infatti, di incoraggiare l'intervento degli Ordinari locali, volendo talvolta agevolare le procedure, oppure attraverso un diritto speciale, in dialogo con le Conferenze episcopali.

L'esperienza che continuava a emergere, tuttavia, confermava l'insufficienza di queste soluzioni, e la necessità di prenderne altre, di maggiore respiro e su un altro livello. Due di esse hanno significativamente modificato il quadro del diritto penale canonico sul quale ha dovuto lavorare in questi ultimi mesi il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ed entrambe hanno l'attuale Pontefice come attore, in perfetta continuità con le preoccupazioni espresse nella sua lettera del 1988.

La prima iniziativa, abbastanza nota, riguarda verso la fine degli anni Novanta la preparazione delle Norme sui cosiddetti delicta graviora, che hanno dato effettività all'articolo 52 della costituzione apostolica Pastor bonus, indicando concretamente quali delitti contro la morale fossero da ritenere "particolarmente gravi" e, quindi, di esclusiva giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Queste Norme, promulgate nel 2001, appaiono in controtendenza rispetto ai criteri previsti dal Codex per l'applicazione delle sanzioni penali, cosicché in tanti ambienti sono state subito bollate come accentratrici, mentre, in realtà, rispondevano a un preciso dovere di supplenza: in primis per risolvere un serio problema ecclesiale di operatività del sistema penale, in secundis per assicurare un trattamento uniforme di queste cause in tutta la Chiesa. A tale scopo la Congregazione ha dovuto preparare le corrispondenti norme interne di procedura e poi riorganizzare il dicastero per consentire questa attività giudicante in accordo con le regole processuali del Codex.

Dopo il 2001, inoltre, sulla base dell'esperienza giuridica che affiorava, il cardinale Ratzinger ha ottenuto da Giovanni Paolo II nuove facoltà e dispense per gestire le varie situazioni, giungendo addirittura alla definizione di nuove fattispecie penali. Questi adeguamenti successivi sono ora nelle Norme sui delicta graviora pubblicate dalla Congregazione nello scorso luglio.

Vi è stata però una seconda iniziativa del cardinale Ratzinger che ha contribuito a modificare il panorama dell'applicazione del diritto penale nella Chiesa. Si tratta del suo intervento come membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nella preparazione delle facoltà speciali concesse a questo dicastero per far fronte, in via anche di supplenza, ad altro genere di problemi disciplinari nei luoghi di missione. Non è difficile capire, infatti, come, a causa della scarsità di mezzi di ogni tipo, gli ostacoli per attuare il sistema penale del Codex si facessero sentire soprattutto nelle circoscrizioni di missione dipendenti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che rappresentano quasi la metà del mondo cattolico.

Perciò, nell'adunanza plenaria del febbraio 1997, la Congregazione ha deciso di sollecitare dal Papa facoltà speciali che le permettessero di potere intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codex; di quella plenaria era relatore il cardinale Ratzinger. Come si sa, queste facoltà sono state aggiornate e ampliate nel 2008, e altre di natura analoga sono state poi concesse alla Congregazione per il Clero.

L'esperienza dirà in quale misura le modifiche che s'intende adesso apportare al libro vi riusciranno a riequilibrare la situazione, rendendo non più necessarie le misure speciali. In ogni caso, determinante in questo processo più che ventennale di rinnovamento della disciplina penale è stato il ruolo della decisa azione del cardinale Ratzinger, fino a rappresentare una delle costanti che sin dall'inizio hanno caratterizzato i suoi anni romani.

 

 

 

 

 



 
 

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